T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 833

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 27.1.2011 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso e i motivi aggiunti in quanto, nelle more del giudizio, la Regione Lazio ha revocato l’atto impugnato.

Pertanto al Collegio non resta che prendere atto dell’improcedibilità dell’impugnativa per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per cessazione della materia del contendere il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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