DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare
l’articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall’articolo 46,
comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche’ i
commi 33 e 90;
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;
Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
Visto l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
come sostituito dall’articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, nonche’ l’articolo 14 del citato decreto legislativo
124 del 2004;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 luglio 2011;
Acquisita l’intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione

1. L’apprendistato e’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato e’ definito secondo le seguenti
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2 Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
 b) divieto di retribuzione a cottimo;
 c) possibilita’ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e’ finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita’ di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilita’ di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilita’ del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche’ nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilita’ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilita’ di forme e modalita’ per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilita’ per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolta’ di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidita’ e vecchiaia; d) maternita’; e) assegno familiare. 3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo’ assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo’ superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di
attivita’, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di eta’. La durata del contratto e’ determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non
puo’ in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa,
a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale e’ rimessa alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la
determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle
modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni.

Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo’ essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta’. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’eta’ dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche’ la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo’ comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita’ della azienda, e’ integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’eta’, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. 4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralita’, le modalita’ per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita’ in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per attivita’ di ricerca,
per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica
superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, nonche’ per il praticantato per l’accesso
alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i
soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto
di apprendistato di alta formazione puo’ essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di eta’.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita’ di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione e’ rimessa alle Regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le
universita’, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni
formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come
oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione
dell’apprendistato di alta formazione o ricerca e’ rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro associazioni con le Universita’, gli istituti tecnici e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma
che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. 2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e’ di competenza del datore di lavoro. 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 4. Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalita’ definite dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia
tale da impedire la realizzazione delle finalita’ di cui agli
articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e’ tenuto a versare la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito
di attivita’ di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di
esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera’ un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al
datore di lavoro per adempiere.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive
attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a),
b), c) e d), il datore di lavoro e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come
sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e’ la Direzione del lavoro
territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e’ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in
mobilita’. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in
materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio
1966, n. 604, nonche’ il regime contributivo agevolato di cui
all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si
intendono esclusivamente quelli definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di
apprendistato gia’ in essere, con l’entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli
21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente
decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in
via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della
offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonche’
l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di
attivita’ pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto,
e’ definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica
dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza
e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con
esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente
articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu’ Regioni possono fare
riferimento al percorso formativo della Regione dove e’ ubicata la
sede legale e possono altresi’ accentrare le comunicazioni di cui
all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 nel servizio informatico dove e’ ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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