Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14945

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11-12-2008 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da C.F. e P.M.L. di restituzione di somme prestate a titolo di mutuo oneroso a S. G..

Propone ricorso S.G. con un motivo.

Resiste C.F. e presenta memoria.

Non presenta difese l’altra intimata.

Motivi della decisione

1. La Corte di appello ha ritenuto, sulla base delle deposizioni testimoniali e della mancata risposta all’interrogatorio formale, che la C. aveva prestato allo S. la somma di Euro 7.746,85 e la P. la somma di Euro 6.197,48, 2. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del contratto di mutuo ed all’entità delle somme erogate, di cui le resistenti non hanno fornito alcuna prova.

3. Il motivo è inammissibile in quanto viene richiesta una nuova valutazione di merito.

Della linea argomentativa sviluppata dalla Corte di merito il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito.

4. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell1 "iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5). In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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