T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnano le determinazioni con le quali l’Amministrazione resistente non ha accolto l’istanza dai predetti presentata ai fini del "rilascio di permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951" nonché del "riconoscimento dello status di rifugiato politico";

– con ordinanza n. 624 del 27 gennaio 2006 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione;

– con domanda depositata in data 20 novembre 2010, i ricorrenti – dopo aver rappresentato che "nelle more del giudizio essi hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari (ed i loro figli per motivi familiari)" – hanno chiesto che sia dichiarata "l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse";

Ritenuto che – ciò detto – non permanga al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità della questione – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara improcedibile il ricorso n. 11519/2005.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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