Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14944

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trani ha accolto l’opposizione proposta dalla xxx/(OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dallo s.r.l. xxx per il pagamento di prestazioni sanitarie rese agli utenti del servizio sanitario regionale nel gennaio 1996.
La Corte di appello di Bari, evocata su impugnazione dello Studio Biometico, con sentenza del 2-5-2006, a modifica della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione, sul rilievo che la L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, ha disciplinato in via transitoria la prestazione di servizi sanitari, consentendo l’anticipazione del regime degli accreditamenti alle strutture sanitarie già convenzionate, in base alla semplice accettazione della remunerazione secondo tariffe predeterminate dalla regione, secondo l’interpretazione data anche dalla Giunta Regionale pugliese, che ha escluso la necessità di autorizzazione preventiva e nel rispetto dell’unico limite dell’accettazione del tariffario regionale.
Propone ricorso la xxx/(OMISSIS) con tre motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso la s.r.l. xxx.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 5 e della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello di Bari si è attenuta a corretta interpretazione della norma che ha disciplinato il periodo transitorio relativo al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento.
2.Questa Corte ha già affermato che secondo il disposto della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime l’erogazione delle prestazioni, per la parte non assicurata direttamente dal servizio pubblico, viene garantita attraverso l’istituto dell’accreditamento provvisorio delle strutture già convenzionate, istituto che attua la prosecuzione, fino alla concessione dell’accreditamento definitivo ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali, dei rapporti tra l’amministrazione sanitaria ed i soggetti delle cui prestazioni essa già si avvaleva.
3. La L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, dispone infatti, per quel che qui interessa, che "per il biennio 1995-96 l’accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta regolate dalle leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema delle remunerazioni sulla base delle citate tariffe": norma che la Corte Costituzionale (sentenza 28 luglio 1995 n. 416), nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo ad essa, ha interpretato nel senso che "in via transitoria per il biennio 1995-96 l’accreditamento avviene automaticamente (come forma di conversione del rapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica) per gli attuali soggetti (pubblici e privati) che forniscono le prestazioni all’unica condizione dell’accettazione del sistema (nuovo) della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe".. Cass. Sentenza n. 14758 del 27/06/2006.
4. Nè la Corte ha violato il disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 5, che prevede: l’unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonchè delle aziende di cui all’art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, ad integrazione delle strutture pubbliche, e dei professionisti con i quali intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l’eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta del presidio o del professionista erogante da parte dell’assistito, l’erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell’interessato.
5. La norma richiede per la erogazione delle prestazioni specialistiche da parte delle strutture convenzionate solo la necessità della prescrizione del medico curante, come correttamente affermato dalla Corte di appello, che ha ritenuto che sorge l’obbligo di pagamento della Ausl in virtù della semplice prescrizione medica e della libera scelta dell’utente del servizio sanitario, senza preventiva autorizzazione.
6. Non è congruente il richiamo contenuto nel quesito di diritto al comma 7 del medesimo D.Lgs., che prevede la cessazione dei rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto le prestazioni in oggetto riguardano il periodo antecedente allo scadere del triennio.
7. Con il secondo motivo si denunzia violazione L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 7.
Assume la ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente affermato che la norma in esame non escludeva l’entrata in vigore del sistema di accreditamento prima del 30-6-96, termine della scadenza del triennio di proroga.
8. Il quesito è inammissibile perchè non congruente con la decisione impugnata.
Infatti la Corte di appello ha affermato che fino al 30-6-96 vigeva la disciplina transitoria, che riguardava le strutture già convezionate in attesa dell’accreditamento, e che le prestazioni erogate dal centro convenzionato in data gennaio 96 erano regolate dalla normativa che disciplinava il periodo transitorio.
9. Con il terzo motivo si denunzia error in udicando e vizio di motivazione sulla ritenuta applicabilità della G.R. n. 6605 del 29/12/1995, che invece non era in vigore per mancanza del visto della Commissione regionale di controllo.
10. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione impugnata.
La Corte di appello ha valutato l’interpretazione della L. n. 724 del 1994, contenuta nella delibera regionale in oggetto, solo come conferma dell’interpretazione data dalla stessa Corte di appello alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 6, motivazione che prescinde dalla validità o meno della delibera regionale, Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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