Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-12-2013, n. 47853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con ordinanza dell’11 gennaio 2013 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da P.D., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra le seguenti sentenze:
– sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’8 magio 2007 (irrevocabile l’1 luglio 2009), concernente la condanna per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso fra il (OMISSIS);
– sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9 giugno 2010 (irrevocabile il 24 gennaio 2012), riguardante la condanna per il delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, posto in essere dall’agosto 1999 fino al dicembre 1999.
Ad avviso della Corte erano ostativi all’accoglimento della domanda il lungo lasso temporale intercorso tra la data di costituzione dell’associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e il reato fine previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonchè la parziale diversità dei coimputati nell’ambito delle due fattispecie criminose contestate.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, P.D., il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle ragioni poste a base del diniego dell’applicazione della continuazione in sede esecutiva, atteso che dal contenuto delle due sentenze, cui si riferisce l’istanza, emerge che l’associazione capeggiata da P.F., cui P. aveva aderito, aveva fin dall’inizio l’obiettivo di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti destinate alla vendita in via esclusiva a terzi nella zona del parco verde di xxx e che, nel momento in cui aderì al sodalizio, P. si proponeva non solo l’adesione all’organizzazione, ma anche il concorso nella consumazione dei reati fine.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. La motivazione è apparente, quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere ovvero di asserzioni apodittiche o, infine, di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. In tutti questi casi la motivazione risulta del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione adottata e da far rimanere oscure le ragioni poste a base di un determinato epilogo decisorio (Sez. Un., n. 25080 del 28 maggio 2003).
2. Tanto premesso, nel caso di specie la decisione adottata dalla Corte d’appello di Napoli ha omesso una compiuta disamina delle diverse sentenze oggetto dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., dei punti di eventuale loro difformità.
Non ha neppure ricostruito, sulla base delle stesse, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, l’elemento soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei vari reati, il contesto in cui essi si collocano al fine di verificare se dalle tipologie di reato, dalla contiguità temporale di realizzazione dei delitti, dalle loro concrete modalità fattuali potessero trarsi elementi sintomatici dell’identità del disegno criminoso.
L’ordinanza impugnata richiama, quale unico elemento sintomatico dell’assenza di unicità del disegno criminoso, la distanza temporale tra la data di costituzione dell’associazione per delinquere e i reati fine, commessi con un intervallo di quasi due anni, ma omette di pronunciarsi sull’eventuale coerenza temporale tra il periodo di operatività dell’associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti e il periodo di consumazione dei singoli delitti fine D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Appare, pertanto, non dirimente la valutazione negativa del dato cronologico non accompagnata dall’analisi delle peculiarità di svolgimento delle condotte delittuose, potenzialmente sintomatiche di un piano criminoso precedentemente deliberato, del quale le stesse possano assumersi come manifestazioni.
Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013

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