Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14943

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9-5-2005 il Tribunale di Catanzaro ha accolto la domanda di risoluzione per morosità di un contratto di locazione proposta da S.I. nei confronti di C.A. ed ha condannato quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 29.516,43 per canoni di locazione corrisposti in meno dal novembre 1986 alla data della sentenza. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’8-6-2006, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha dichiarato la compensazione fra il credito di S.I. per canoni non pagati e quello di C.A. nei confronti della S. derivante dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 188/200.

Propone ricorso C.A. con due motivi.

Resiste S.I..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2. Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto e per assenza del momento di sintesi.

Va osservato che la decisione oggetto dell’odierno ricorso è stata pubblicata l’8 giugno 2006, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (in relazione alle denuncie di violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4) ovvero (per le censure sulla motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n, 5) "con la chiara indicazione dei fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione" (art. 366 bis c.p.c.), (Cass. 3441/2008, 2697/2008).

La censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" Cass. Sez. U. n. 16528/08.

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha errato nel non dichiarare la nullità del contratto di locazione per inidoneità dell’oggetto a svolgere la sua funzione, poichè era stato concesso ad uso garage un immobile destinato ad abitazione, in violazione di norme imperative di carattere urbanistico.

4. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione impugnata.

La Corte di appello ha ritenuto la questione della diversa classificazione dell’immobile era una questione nuova, proposta per la prima volta in appello, e che comunque la diversa classificazione catastale avrebbe legittimato una domanda di risoluzione inadempimento per impossibilità di utilizzare l’immobile, non proposta dall’appellante.

5. Il ricorrente non censura la statuizione sulla novità della questione, nè deduce di aver introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento, aggiungendosi che le norme che disciplinano la classificazione catastale degli immobili non sono norme imperative.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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