Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-12-2013, n. 47852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2012 la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 proposta da P. S..

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, P.S., il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

1. All’applicazione dell’amnistia e dell’indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista dall’art. 667 c.p.p., comma 4, richiamato dall’art. 672 c.p.p., comma 1. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. xxx; Cass. 4 marzo 1994, ric. xxx, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. Iucci, rv.

223126).

2. Alla stregua di questi principi il ricorso proposto dalla difesa avverso l’ordinanza adottata de plano dalla Corte d’appello di Milano deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’assise d’appello di Milano.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013

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