Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14942

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla società Concorde avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società xxx s.r.l. per ottenere il pagamento di una fornitura di orologi.
La Corte di appello ha ritenuto che era irrilevante la circostanza che la scrittura contrattuale del 15-9-88 era inutilizzabile per falsità della firma, sul rilievo che l’esistenza del rapporto xxx – Concorde risultava dalla lettera inviata dalla società Concorde in data 24-1-89, confermata dalla deposizione del teste Z., e quanto alla fornitura della merce, dalle fatture e bolle di consegna.
Propone ricorso la società Concorde con tre motivi.
Non presenta difese la società xxx.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 184 c.p.c., in relazione agli artt. 1341, 1426 e 1424 c.c., ed omessa ed insufficiente motivazione.
Sostiene il ricorrente che il giudice di merito, una volta dichiarata la falsità del contratto del 24-1-89 posto a base del decreto ingiuntivo, ha accolto una inammissibile domanda nuova, fondata su una diversa causa pretendi fondata su un accordo verbale.
Assume il ricorrente che il giudice di merito ha ritenuto, senza adeguata motivazione, che la prova del nuovo contratto di somministrazione sarebbe scaturita dalla lettera in data 24-1-89, senza alcuna prova che tale lettera si riferisse alla fornitura di orologi in oggetto.
2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che la fornitura degli orologi oggetto della richiesta di pagamento della società xxx fosse provata dalle bolle di consegna e dalle relative fatture.
Ha fatto riferimento a rapporto di vendita in esclusiva intercorso fra la xxx e a Concorde ai fini di inquadrare la fornitura in un rapporto continuativo e dare rilievo alla circostanza che vi erano state forniture anteriori, regolarmente pagate, senza alcuna contestazione sul prezzo.
3. Non vi è stata alcuna modifica di causa petendi da parte della xxx, che ha chiesto il pagamento del corrispettivo di una fornitura di orologi nell’ambito di un accordo di vendita in esclusiva con la società ricorrente, nè una pronunzia del Tribunale su domanda inammissibile.
4. La censura di vizio di motivazione è inammissibile, perchè si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito in sede di legittimità, ed è incogruente con la decisione impugnata, in quanto non censura la statuizione in ordine alla prova, risultante dalle fatture e dalle bolle di consegna, della fornitura degli orologi di cui si chiede il pagamento nè deduce altra causa di estinzione dell’obbligazione.
5. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1373 e 1567 c.c. e omessa o insufficiente motivazione.
Il ricorrente denunzia che la Corte di merito ha omesso di motivare in ordine alla revoca dell’accordo di cui alla lettera del 24-1-89.
6. Il motivo è inammissibile sia perchè introduce una questione nuova, che non risulta proposta nel giudizio di appello, e perchè incongruente con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto l’eventuale cessazione dell’accordo di vendita in esclusiva, non inciderbbe sulla ratio decidendi che riguarda l’obbligo di pagamento di orologi consegnati prima dell’asserita revoca.
7. Con il terzo motivo si denunzia violazione a falsa applicazione degli artt. 633, 634 e 645 c.p.c., e vizio di motivazione sul punto.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo perchè fondato su un contratto nullo.
8. Il motivo è infondato.
Infatti la Corte di appello ha esplicitamente affermato che la circostanza che il contratto del 15-9-88 era nullo per falsità della firma era irrilevante per la conferma del decreto ingiuntivo in quanto la pretesa azionata era fondata su bolle di consegna e su fatture e l’esistenza de rapporto di vendita in esclusiva era provata dalle ammissioni contenute nella lettera delle Concorde, più volte citata, confermata da precedenti forniture regolarmente pagate.
Nulla per le spese stante l’assenza di difese dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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