Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-12-2013, n. 47851

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 25/2/13 il Tribunale di Brindisi, giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza presentata nell’interesse di D.V. intesa all’applicazione della continuazione ai reati di cui a sette sentenze definitive di condanna nei suoi confronti, riconosceva il regime del reato continuato a sei di esse (sub a, b, c, d, e, g: tutte violazioni delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS con obbligo di soggiorno variamente commesse tra il (OMISSIS)), determinando la relativa pena (più grave il reato sub a, per complessi anni 2, mesi 6 e giorni 10 di reclusione) e rigettando nel resto (reato sub f:

violazione delle leggi sulle armi e delle suddette prescrizioni commesse nel 2011).

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice dell’esecuzione aveva posto a base del suo provvedimento l’omogeneità dei reati e la contiguità temporale tra gli stessi, senza considerare l’insufficienza dei detti criteri laddove, come nel caso di specie, le modalità esecutive (non esaminate) erano assai diverse tra loro e il pervicace rifiuto (fin dall’inizio) di rispettare gli obblighi non poteva confondersi con l’unicità del disegno criminoso. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevata la motivazione solo apparente dell’ordinanza impugnata, ne chiedeva l’annullamento con rinvio per nuovo esame allo stesso giudice.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Invero il giudice dell’esecuzione ha adottato per la sua decisione un metodo non condivisibile, accreditando apoditticamente per la generalità dei casi accolti (senza alcun approfondimento o ulteriore specificazione) i criteri della frequenza regolare (quasi mensile) delle violazioni perpetrate e la loro omogeneità tipologica.

Non è qui in questione l’esito della decisione (che ben potrà essere ugualmente favorevole, in tutto o in parte, al condannato) ma il percorso, sostanzialmente immotivato, per pervenirvi.

Esemplificando, i reati di cui alle sentenze E e G sono stati commessi negli stessi giorni (dal 26 al 28/8/07), ma non è dato sapere di quali violazioni si sia trattato e con quali modalità siano state commesse (per trarne le eventuali indicazioni ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso). Allo stesso modo i reati di cui alla sentenza C sono stati commessi in un periodo (dal 15/4/07 al 1/1/09) che comprende sia quello di cui alle dette sentenze E e G che quello di cui alla sentenza D (dal 31/12/08 al l/l/09), ma ancora nulla si dice che suffraghi la ritenuta identità del disegno criminoso. Si pongono invece fuori dal detto periodo (ma ciò ancor nulla significa in assenza di maggiori delucidazioni), rispettivamente prima e dopo, i reati di cui alle sentenze B (23/9/06) ed A (dal 12/1 al 27/4/09).

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di Brindisi che si atterrà ai criteri (di maggiore analiticità e persuasività) sopra indicati.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013

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