T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento del provvedimento che ha giudicato il ricorrente non idoneo agli accertamenti attitudinali del concorso per titoli ed esami per l’ammissione di 400 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Il ricorso va accolto essendo fondata la censura con cui il ricorrente deduce difetto di motivazione, avuto in particolare riguardo alla formula stereotipata e generica in cui si sostanzia la motivazione posta a sostegno dell’avversato giudizio.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’avversato giudizio di non idoneità.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’avversato giudizio di non idoneità.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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