T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 862

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso n. 6069 del 2006 la odierna ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione direttoriale n. 36222 del 16 maggio 2006 dell’Agenzia del Territorio- Direzione Centrale Risorse Umane con cui è pubblicata la quarta graduatoria di ammissione al percorso formativo per l’accesso al profilo professionale di Collaboratore Tributario, Area C, posizione economica C1, di cui alla selezione professionale interna indetta con bando del 13 luglio 2001.

La ricorrente, già terza nella prima graduatoria degli ammessi – per la Regione Sicilia – è stata retrocessa al 28° posto utile nella seconda graduatoria, quindi alla 50° posizione utile nella terza graduatoria ed infine è stata esclusa con la quarta ed avversata graduatoria del 16 maggio 2006.

Contesta, in sostanza, la illegittima decurtazione (poiché in prima battuta riconosciuti) di punti 7 quale vincitrice del concorso ordinario nei ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione di II grado; la illegittima attribuzione di punti 9 anzichè 11, quanto ai titoli di studio, per essere la stessa in possesso del diploma di laurea triennale finalizzato all’insegnamento della Religione presso le scuole ed istituti statali; la illegittima attribuzione di punti 0,40 anziché 4 per quanto concerne le attività formative.

Con successivo ricorso n. 9179 del 2006 la medesima ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi su atto di invito e diffida del 24 luglio 2006 dalla stessa indirizzato all’Agenzia del Territorio con cui si invitava la detta amministrazione "a fornire all’istante le delucidazioni sui criteri di valutazione dei titoli da lei dichiarati e documentati nella domanda di partecipazione, già richieste con istanze del…" ed a procedere in via di autotutela alla verifica del punteggio della ricorrente ed all’attribuzione alla stessa di un punteggio idoneo alla riammissione in graduatoria in posizione utile.

Si è costituita in giudizio, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’intimata amministrazione affermandone la infondatezza e concludendo perché gli stessi vengano respinti.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Dispone preliminarmente il Collegio, per evidenti ragioni di connessione, la riunione dei proposti ricorsi.

Con riguardo al primo dei ricorso in esame, con cui è in sostanza chiesto l’annullamento della avversata graduatoria, evidentemente per quanto di interesse della odierna ricorrente, lo stesso risulta notificato, oltre che all’Agenzia del Territorio ed al Ministero dell’economia e delle finanze, ai cinque candidati da ultimo utilmente collocati in graduatoria, laddove le censure svolte dalla ricorrente, tutte conducenti ove fondate all’attribuzione di un maggio punteggio, sono in ipotesi idonee a collocare la stessa in posizione ben più favorevole.

La stessa va dunque onerata della integrazione del contraddittorio, con riguardo al citato ricorso n. 6069 del 2006, anche a mezzo di pubblici proclami cui è quindi espressamente autorizzata, nei confronti dei controinteressati da individuarsi in tutti quei soggetti utilmente collocati in graduatoria che nella stessa sarebbero scavalcati dalla ricorrente in ipotesi di favorevole riconsiderazione dei titoli della stessa, in esito ad eventuale accoglimento (anche parziale) del gravame. A tanto la ricorrente provvederà nel termine di giorni sessanta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, nello stesso termine altresì provvedendo al deposito presso la segreteria della Sezione della prova della avvenuta integrazione del contraddittorio.

Deve, invece, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso n. 9179 del 2006.

Non sussiste, infatti, alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., da ultimo, T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 08 novembre 2010, n. 3373). Infatti, il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere e non costituisce inadempimento la risposta espressa in relazione all’istanza del privato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4308).

Ma, nel caso di specie, vi è di più. Come questa Sezione ha già osservato, in materia appunto di ricorsi avverso il silenzio, la p.a. non è obbligata a provvedere su un’istanza del privato non solo nelle tradizionali ipotesi individuate dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell’atto divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza; istanza manifestamente infondata; istanza di estensione ultra partes del giudicato), ma anche nel caso in cui l’istanza volta all’esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un precedente provvedimento già impugnato, come nel caso di specie, in sede giurisdizionale, e sub iudice al momento dell’istanza; ciò al fine di evitare il proliferare di inutili e dispendiose iniziative giurisdizionali in relazione ad un’unica vicenda sostanziale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 4 maggio 2010, n. 9350, ma anche T.A.R. Lazio, I Sezione, 11 gennaio 2006, n. 239; T.A.R. Lecce, I Sezione, 11 maggio 2006, n. 2504 e T.A.R. Liguria, II Sezione, 10 maggio 2007 n. 741).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio, riuniti i proposti ricorsi, ordina alla ricorrente, impregiudicata ogni statuizione in rito e nel merito del proposto ricorso n. 6069 del 2006, di procedere alla integrazione del contraddittorio nei termini innanzi indicati e dichiara inammissibile il ricorso n. 9179 del 2006.

Rinvia fin d’ora per l’ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 22 giungo 2011.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi di cui in epigrafe:

quanto al ricorso n. 6069 del 2006, ordina alla ricorrente, impregiudicata ogni statuizione in rito e nel merito dello stesso, di integrare il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

quanto al ricorso n. 9179 del 2006, lo dichiara inammissibile.

Rinvia fin d’ora per l’ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 22 giungo 2011.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 e 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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