Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14937

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 24 novembre 2008 il Tribunale di Roma – adito in riassunzione del giudizio a seguito della sentenza del Giudice di pace della medesima sede che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore nella causa proposta da C.I. contro la s.p.a.
xxx accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 205, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda e con il carico delle spese di lite.
Osservava il Tribunale che il C. aveva agito per il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta conseguente ad una brusca frenata avvenuta durante un viaggio sulla linea B della metropolitana di Roma. Trattandosi di azione proposta in relazione al contratto di trasporto concluso tra le parti, la responsabilità del vettore doveva essere regolata dall’art. 1681 cod. civ., con conseguente onere della prova liberatoria a carico del vettore; prova che, nella specie, non era stata fornita.
La condanna veniva pronunciata per la somma risultante dalle spese mediche documentate e ritenute congrue in base all’esperita consulenza tecnica di ufficio.
Il C. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma con atto affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’xxx s.p.a., nel frattempo subentrata alla s.p.a. xxx.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 195, 115 e 116 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3) e n. 5).
Osserva il C. che il Tribunale, nel liquidare la somma di Euro 205, non ha considerato che la c.t.u. aveva riconosciuto che, a seguito della caduta, erano residuati a suo carico un periodo di invalidità temporanea totale di circa dieci giorni ed un periodo di inabilità parziale al 50 per cento di 15 giorni, con postumi permanenti nella misura dell’1 per cento. Su tali danni la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di provvedere, in tal modo violando anche l’art. 112 c.p.c..
2. Il ricorso è inammissibile.
Risulta dalla sentenza impugnata – nè vi sono contestazioni sul punto – che il Giudice di pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore nella presente controversia e che il giudizio è stato poi riassunto davanti al Tribunale di Roma. La pronuncia emessa da quest’ultimo, pertanto, è una pronuncia di primo grado, la quale andava impugnata con l’appello e non con il ricorso per cassazione; nè risulta in atti che le parti si siano messe d’accordo per omettere l’appello (art. 360 cod. proc. civ., comma 2).
Alla pronuncia di inammissibilità del presente ricorso segue la condanna del C. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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