Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14935

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. M.G. e M.W. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso la sentenza del tribunale di Roma del 19.7.2006, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli stessi debitori contro l’aggiudicazione provvisoria, per vizi inerenti alla consulenza tecnica, utilizzata per la determinazione del prezzo di vendita da parte del notaio delegato alle operazioni di vendita, nell’ambito della procedura esecutiva a loro carico.
Resistono con controricorso xxx spa, xxx j.v. srl e B.C.F..
Motivi della decisione
1. Con un motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 617/2 c.p.c., in punto alla tempestività dei rilievi mossi in sede di opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato (motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3).
Sostengono l’erroneità della decisione impugnata che ha ritenuto che" l’opposizione contro l’aggiudicazione provvisoria non poteva avere ad oggetto vizi inerenti alla mancata notifica dell’avviso di vendita nè vizi attinenti alla consulenza tecnica poichè gli stessi opponenti avevano proposto, in precedenza, in data 2 febbraio 2004 una opposizione nella quale si sarebbero dovuti far valere i vizi procedimentali che, secondo l’assunto degli stessi opponenti, si sarebbero verificati fino a quale momento".
Concludendo che "Con l’opposizione all’aggiudicazione provvisoria non si potevano, quindi, far valere vizi verificatisi prima della proposizione della precedente opposizione".
I ricorrenti sostengono invece che l’atto peritale – che erroneamente ha attribuito al terreno pignorato il valore di un terreno agricolo – è esso stesso atto procedimentale vero e proprio; con la conseguenza della propagazione del vizio dell’atto precedente a quelli successivi, "sino ad inficiare il decreto di trasferimento che, in quanto atto finale, non può non risentire del vizio denunziato e lasciare aperta l’ultima possibilità di un’opposizione agli atti esecutivi".
2. I ricorrenti, però, nel contestare la decisione sotto questo profilo, hanno dimenticato di censurare l’ulteriore ratio decidendi che ha condotto il giudice di merito a dichiarare inammissibile l’opposizione; vale a dire la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi proposta, anche rispetto all’atto di aggiudicazione provvisoria.
Rileva, infatti, la sentenza: "Peraltro la presente opposizione è tardiva anche rispetto all’atto che si contesta poichè non è stata proposta nel termine di cinque giorni dall’atto di aggiudicazione provvisoria del bene; infatti, la vendita all’asta si è tenuta dinanzi al notaio Dott. M.M. il 25 maggio 2004 mentre l’opposizione è stata proposta il 18 giugno 2004".
3. Il punto non è stato investito dal ricorso per cassazione.
Trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza – come nel caso in esame – sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.
E la ragione sta in ciò che, divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, la censura, comunque, non potrebbe produrre, in nessun caso, l’annullamento della sentenza (fra le tante Cass. ord. 3.11.2011 n. 22753; Cass. 11.2.2011 n. 3386; v. anche Cass. 14.2.2012 n. 2108).
4. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo a favore di ciascuno dei resistenti, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida, in favore di ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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