Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14933

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Svolgimento del processo
Il xxx di Avellino ha condannato A.A. a rimborsare la somma di L. 66.150.000 alla s.p.a xxx che, in base alla polizza assicurativa stipulata con fa società xxx, aveva corrisposto alla stessa xxx l’indennizzo per una partita di caldaie consegnate all’ A. per il trasporto e mai giunte a destinazione; ha rigettato la domanda proposta da A.A. nei confronti di O.A., chiamato in giudizio come soggetto a cui l’ A. aveva affidato il subtrasporto della merce, in esito al risultato negativo del giuramento suppletorio deferito all’ O..
Con sentenza del 28-11-2008 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del primo giudice.
Propone ricorso A.A. con tre motivi.
Resiste con controricorso O.A..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2736 c.c., n. 2 e art. 240 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost..
2. Il motivo è inammissibile perchè privo del quesito di diritto, essendo la sentenza pubblicata il 28-11-2008, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e quindi l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto in relazione alle denuncie di violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4.
3. Inoltre, ai fini di un eventuale rilievo di ufficio, la questione di legittimità costituzionale della disciplina del giuramento suppletorio è manifestamente infondata, come affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 83 del 1972.
Quanto all’ipotizzato contrasto con il principio di eguaglianza si osserva che la decisione del giudice del merito di avvalersi del potere officioso di deferire giuramento suppletorio e la scelta della parte alla quale deferire il giuramento sono sottoposte al controllo di correttezza giuridica e di razionalità con il controllo del giudice d’appello (sentenze n. 2803/1999 n. 4263/1996, 2715/1994, 6571/1984) o in sede di legittimità.
4. Quanto poi alla scelta della parte a cui deferire il giuramento, questa non è assolutamente libera perchè, al contrario, i criteri ai quali tale scelta deve ispirarsi risultano indicati nella giurisprudenza di questa Corte (il giuramento deve essere deferito alla parte più favorita dalle risultanze della prova esperita e più meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto: (Cass. n. 5265/1997, n. 2102/95 n. 4372/1981).
5. Infine, non è esatto che la parte diversa da quella alla quale è deferito il giuramento veda ingiustificatamente compresso il suo diritto di difesa, perchè il giuramento suppletorio è ammesso nel momento in cui le parti hanno pienamente esplicato il diritto di difesa e per la possibilità di sollecitare il controllo sull’esercizio del potere di deferimento.
6. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 c.c. e artt. 112 e 240 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e 5.
Sostiene il ricorrente che il giudice di primo grado ha omesso di indicare le ragioni della scelta della parte a cui deferire il giuramento suppletorio ed il giudice di appello ha omesso di rispondere al motivo di appello relativo alla mancanza, nell’ordinanza ammissiva, della ragioni della scelta.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: Dica la Corte, con riferimento alla fattispecie concreta in cui il giudice di primo grado non ha spiegato la ragione della scelta della parte cui deferisce il giuramento suppletorio, che il giudice di appello viola l’art. 2736 c.c., comma 2 e gli artt. 112 e 240 c.p.c., se omette, nonostante l’espresso motivo di gravame, di pronunziarsi in ordine alla questione di illegittimità costituzionale realizzando l’eguaglianza rispetto al potere si scelta del giudice delle situazioni delle parti in contesa.
7. Con il terzo motivo si denunzia omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’indicazione del criterio seguito nella scelta della parte a cuoi deferire il giuramento suppletorio.
8. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica e sono infondati.
La Corte di appello non è incorsa nel vizio di omessa pronunzia, avendo ritenuto che il giudice di primo grado ha correttamente deferito il giuramento suppletorio all’ O. in presenza di contrastanti dichiarazioni dei testi indotti dalle parti e sul rilievo che la denuncia di sottrazione della merce risulta sporta dall’ A. e non dall’ O., come sarebbe stato naturale nel caso in cui l’ O. fosse stato incaricato del subtrasporto; che nessuna comunicazione scritta della società xxx risulta fatta dall’ A. per il prelievo della caldaie ad opera di terzi incaricati dall’ O.; che nessun acconto od obbligo di pagamento a carico dell’ A. ed in favore dell’ O. risulta documentato.
9. Si osserva che in tema di giuramento suppletorio, la valutazione dell’esistenza di una semipiena probatio e la scelta della parte cui deferire il giuramento costituiscono apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità a meno che quest’ultimo non abbia assolto all’onere di esporre adeguatamente le ragioni delle risoluzioni adottate.
9. Il ricorrente censura la motivazione, che non presenta vizi di contraddittorietà logico- giuridica intrinseche, come assolutamente generica e apodittica, ma la critica svolta non individua le illogicità e le contraddittorietà specifiche di cui sarebbe affetta la motivazione, sia sul piano del ragionamento logico-giuridico generale che del ragionamento di sintesi espressivo dell’apprezzamento della semipiena probativo attribuito alla difesa dell’ O..
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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