T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 857

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’odierno ricorrente, arruolatosi nel Corpo della xxx il 9 novembre 1981, è stato assegnato, al termine del xxx di aggiornamento e formazione per allievi Vicebrigadieri del ruolo xxx, al xxx. In data 26 novembre 2001 ha quindi presentato istanza intesa ad ottenere la revoca del disposta trasferimento al xxx, in ragione della affermata necessità di assistere la moglie, in seguito riconosciuta persona portatrice di handicap e la suocera malata.
Con il provvedimento n. 213930/P/5 del 18 giungo 2002 il Comando Generale della xxx non ha accolto la citata istanza, ostandovi "esigenze di servizio".
Avverso il detto diniego è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità, vioxxxne della circolare n. 238000/1241/5 del 1° luglio 1997; mancata e/o erronea applicazione della legge n. 104 del 1992 e difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso.
Con ordinanza n. 5517 del 27 settembre 2002 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’avversato diniego.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Occorre preliminarmente rilevare che l’assegnazione dell’odierno ricorrente al xxx consegue alla sua utile partecipazione al xxx per xxx, il cui esito poteva appunto comportare – come ha comportato – l’assegnazione dei soggetti inseriti nel nuovo ruolo ad altri comandi del Corpo, diversi da quelli di originaria appartenenza (nella specie, il xxx). Si tratta, infatti, di una assegnazione per fine corso di personale immesso in un ruolo superiore, con attribuzione di compiti di più ampia responsabilità a fronte dei quali è riconosciuto un livello retributivo più alto. Nella specie, in particolare, il ricorrente è stato comunque assegnato ad un Comando regionale (quello del xxx) limitrofo alla provincia di residenza (xxx). Così come, sempre in fatto, occorre pure rilevare che le circostanze poi poste a fondamento dell’istanza di revoca dell’assegnazione (ci si riferisce alle condizioni di salute della moglie e della suocera del ricorrente) erano invero a questi note prima della partecipazione al citato xxx per xxx, il cui esito – come si è già osservato – poteva ben essere quella dell’assegnazione ad altro Comando con il nuovo grado. Come ancora va osservato che la mancata conferma, all’atto dell’assegnazione, del ricorrente al xxx (presso il quale già prestava servizio) discendeva dall’accertata indisponiblità di posti nel ruolo, laddove in quel momento il xxx registrava una carenza di ben 225 unità nel ruolo xxx.
Ciò premesso, deve ritenersi la legittimità dell’avversato diniego opposto dalla resistente amministrazione alla richiesta del ricorrente di revocare la detta assegnazione al xxx.
Le esigenze di servizio sulla base delle quali viene adottato il provvedimento di assegnazione di sede di un militare vanno ricondotte a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, nonché a tutti quei motivi di opportunità che possano oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali; pertanto, rispetto a tale provvedimento (rientrante nel genus degli ordini), l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione; l’ordine è, infatti, un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, l’ordine adottato dai responsabili militari non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l’interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 28 settembre 2010, n. 3859). In tal senso deve essere dunque intesa la sufficienza del richiamo nell’avversato provvedimento di diniego ad "esigenze di servizio" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3227).
Del resto, in tema di assegnazione di sede e/o trasferimenti del personale di che trattasi, si configurano in capo all’Amministrazione di appartenenza più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile, interessi ai quali restano subordinate le esigenze particolari dei dipendenti (cfr. Consiglio di Stato, sez IV, 15 giugno 2004, 3926, 30 giugno 2003 n. 3909 e 13 marzo 1989 n. 155; T.A.R. xxx, Roma, sez. I, 11 gennaio 2006 n. 249; T.A.R. Valle d’Aosta, 22 giugno 2006 n. 125).
Conclusivamente sul punto, va quindi ribadito che il potere riconosciuto ad ogni Amministrazione in tema di modalità di utilizzazione del personale dipendente, che va esercitato in coerenza con le esigenze istituzionali del servizio di volta in volta coinvolto, assume connotati peculiari quando si riferisce alle Amministrazioni delle forze di polizia e della difesa, che, in quanto preposte ad attività di primario interesse per lo Stato, devono potere organizzare i propri servizi, utilizzando il personale secondo modalità e nelle sedi, che, a giudizio degli organi competenti, appaiono, sotto ogni profilo, i più idonei a perseguire gli obiettivi prefissati; pertanto, le esigenze familiari del militare, delle quali l’Amministrazione deve pure tener conto, recedono rispetto a quelle di servizio (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2929).
Quanto alla specifica censura con cui si deduce vioxxxne dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, il cui quinto comma dispone che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", osserva il Collegio che la disposizione testè richiamata va invero interpretata alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi al riguardo, la quale, in riferimento al personale militare, ha posto in luce la permanenza in capo all’Amministrazione militare di un margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall’esistenza nella norma in esame dell’inciso "ove possibile") per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative (cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 3 aprile 2008 n. 1825). Si è infatti osservato che "nell’ambito di un Corpo di Polizia ad ordinamento militare…, i trasferimenti…(per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono subordinati alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio" (cfr.T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. N. 3395/00; ex multis più di recente T.A.R. Toscana, sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346).
Si aggiunga, inoltre, a tale dato che, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale "l’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 – avvalendosi di una discrezionalità legislativa conforme alla Costituzione – accorda il beneficio del trasferimento dallo stesso previsto a chi già assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, e non a chi inoltri la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza" (ex multis cfr. T.A.R. xxx Roma, sez. I, 2 maggio 2007, n. 3798). Il ricorrente, invero, al momento della presentazione il 26 novembre 2001 dell’istanza denegata (pur avendo sottoscritto apposita dichiarazione con cui accettava preventivamente qualsiasi destinazione di servizio al termine del corso) era già assegnato al xxx (dal 19 dicembre 2000).
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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