T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 856

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 8936/2008 del 28 aprile 2008 il Comune di Roma è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate alla odierna ricorrente, quale legale in sede di ricorso proposto dalla sig.ra P. ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981. Sulla base della citata sentenza del Tribunale Civile di Roma la ricorrente ha chiesto con atto di precetto il pagamento dell’importo complessivo di euro 1.224,43. Non avendo ottenuto risposta dall’amministrazione comunale, la ricorrente ha con successivo atto di precetto intimato il pagamento dell’ulteriore somma di euro 368,02.

Persistendo l’inadempimento del Comune è stato quindi proposto il presente ricorso per ottemperanza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma preliminarmente osservando come la pronuncia di cui è chiesta l’esecuzione concerne un’obbligazione riconducibile alla gestione commissariale del Comune di Roma, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010 il ricorso viene ritenuto in decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e nei termini già affermati dalla consolidata giurisprudenza della Sezione sulle questioni implicate dal presente ricorso per ottemperanza (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, II Sezione, 13 dicembre 2010 n. 26242).

In particolare, va ribadito che l’inadempienza dell’Amministrazione, tenuto conto della portata che assume nella vicenda de qua la dichiarazione di dissesto finanziario relativamente al Comune di Roma nonché delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008 e 5 dicembre 2008 comporta l’accoglimento del ricorso proposto dalla parte ricorrente nei seguenti termini (e limiti) per cui va ordinato al Comune di Roma di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo di cui in epigrafe:

provvedendo alla ricognizione nel bilancio dell’Ente della presenza di somme disponibili per i pagamenti anche di spese legali e/o di crediti e, conseguentemente, ordinandosi il pagamento di quanto dovuto;

in caso di esito negativo della suindicata indagine,? provvedendo all’inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto all’odierna parte ricorrente a titolo di capitale, accessori e spese.

Dall’accoglimento del proposto ricorso per l’ottemperanza consegue che il Comune di Roma, ovviamente solo per il primo dei suindicati incombenti, è tenuto a porre in essere, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, le attività necessarie all’adempimento degli obblighi discendenti dal decreto ingiuntivo in questione

Il parziale accoglimento del ricorso nonché la novità delle questioni esaminate costituiscono elementi che inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.

Non si fa luogo alla nomina di commissario ad acta in ragione del tipo di adempimento che discende dalla presente decisione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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