T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 855

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità dell’odierno ricorrente formulato dalla competente sottocommissione per la visita medica di controllo del concorso per l’ammissione di 54 allievi ufficiali del ruolo normale all’Accademia della xxx.
In esito a ordinanza cautelare di questo Tribunale, il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita collegiale che ha acclarato che il ricorrente è affetto da "esiti di frattura tibia destra ben consolidata non limitanti la funzione".
Dunque, è accertata la idoneità del ricorrente, così come deve ritenersi del pari accertata la illegittimità del primo ed avversato giudizio di non idoneità per difetto di motivazione, per come fondatamente rilevato dal ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato giudizio di non idoneità.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato giudizio di non idoneità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Giampiero Lo Presti, Consigliere

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