Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14930

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Svolgimento del processo
Nel 2003 il Tribunale di Roma condannava B.V., G. R., Ge.Ro., Pe.Ma. e P. M. al pagamento di Euro 17.807,28, oltre interessi, in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale della V. e B. s.r.l. da ciascuno di essi posseduta ed alienata e rigettava la domanda nei confronti di Bi.Le., in quanto aveva agito quale rappresentante del B..
La sentenza chiudeva in primo grado il giudizio instaurato con citazione del 16 marzo 1995 da F.B. e F.R. e dalla V. e B. s.r.l. contro B.V., G.B. R., Bi.Le., Ge.Ro., P. M., P.M., per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento di lire 26.169.754 o di quella di giustizia per le passività che le acquirenti avevano riscontrato all’interno della società ceduta, in virtù di un contratto di cessione di quote del 16 gennaio 1992 e del successivo impegno del Bi. con scrittura del 12 novembre 1992, che, oltre ad essere amministratore della società, le cui quote erano oggetto di cessione, era intervenuto nell’atto stesso quale procuratore speciale di B. V..
Su gravame principale del B. e incidentale delle F. e della V. e B. s.r.l. la Corte di appello di Roma il 23 luglio 2009 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale delle F., condannando l’appellante principale in solido per i debiti sociali e alle spese del grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il B., affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso F.B. e F.R..
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa la istanza di parte ricorrente secondo la quale andrebbe integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi della parte deceduta Pe.Ma., in virtù di Cass. n. 2347/10, seguita da Cass. n. 21141/11, applicabile nella fattispecie.
Ciò posto, per una migliore comprensione delle questioni sottoposte all’esame del Collegio, va posto in rilievo quanto segue.
1.- A seguito del fallimento di F.F., nella qualità di socio accomandatario della "Eredi xxx di xxx &
C. s.a.a" il Curatore vendeva l’azienda con sede in (OMISSIS) a B.V. e su indicazione della V. e B. s.r.l..
Contestualmente alla vendita la curatela concedeva in locazione il negozio alla stessa V. e B. s.r.l., in persona dell’amministratore unico Bi.Le., espressamente indicato dal B. con la sottoscrizione dell’atto.
Nelle more del giudizio intentato dalle F., comproprietarie delle mura del predetto negozio, contro la V. e. B. s.r.l. al fine di dichiarare l’invalidità del contratto di locazione, le F. ricevevano l’offerta di una banca onde affittare il negozio e, quindi, decidevano di ottenere dalla V. e B. la liberazione dei locali e si giungeva alla stipula del contratto di vendita delle quote sociali della V. e B. in data 16 gennaio 1992.
Nella stipula il b. era rappresentato da Bi.Le.
in virtù di procura.
Successivamente alla vendita delle quote venivano alla luce debiti verso i fornitori, contratti dalla V.e B. e rimasti insoluti, per cui le parti redigevano una scrittura privata il 12 novembre 1992 con la quale si conveniva che i debiti inerenti alla vecchia gestione della V.e.B, pari a lire 73 milioni dell’epoca, venissero estinti con le modalità ivi previste.
Con citazione del 1995 le F. e la V.e B. convennero in giudizio avanti al Tribunale di Roma il B., il Bi. ed altre persone, indicate in epigrafe, per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento delle passività riscontrate nella soma di lire 26,169.754 o di quella che risulterà di giustizia.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la sentenza veniva confermata in appello, come già detto.
2.- Ciò posto, va precisato che, contrariamente a quanto eccepiscono le resistenti, il ricorso non è inammissibile per violazione del termine di sei mesi in quanto la nuova normativa non si applica ai processi instaurati in data anteriore alla sua entrata in vigore.
Passando all’esame delle censure ritiene il Collegio che il primo motivo (erronea, contraddittoria, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in merito alla interpretazione del contratto ai sensi dell’art. 1362 c.c. – omessa valutazione dell’intento delle parti – art. 360 c.p.c., n. 5) e il secondo (erronea, contraddittoria, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla interpretazione della portata della procura speciale rilasciata al Bi. dal b.) vadano esaminati congiuntamente perchè con essi si tende a far rilevare la erronea interpretazione del contratto da parte del giudice dell’appello e la ritenuta in modo erroneo consistenza ed estensione della portata della procura speciale (p.4-8 ricorso).
In altri termini, si tratta di verificare se le clausole contrattuali inserite nell’accordo del 16 gennaio 1992 e nel successivo impegno assunto dal Bi. con la scrittura del 12 novembre 1992, in cui il Bi. intervenne anche quale procuratore speciale del B., siano state correttamente esaminate con motivazione immune da ogni vizio.
3.-Al riguardo, osserva il Collegio che, come si evince dal contratto di vendita da parte della curatela del fallimento di F. F. nella qualità per la vendita suddetta, "è stato tenuto conto" della causa in corso tra le parti onde addivenire alla determinazione del prezzo delle quote come sopra specificate in misura minore rispetto al valore reale della quote cedute e si prevedeva che "gli alienanti consegnavano agli acquirenti i locali di viale (OMISSIS), angolo (OMISSIS) con le attrezzature ed altro non oltre il 28 luglio 1992".
Veniva, poi, stabilito che tutta la merce attualmente esistente nell’azienda e le sue pertinenze restavano di esclusiva proprietà degli alienanti e le merci venivano fatturate al prezzo di acquisto come da fatture regolarmente registrate (v. p. 5 controricorso, con trascrizione di parte del contratto).
Ed, inoltre, il Bi. veniva nominato procuratore speciale del b. affinchè "nel suo nome, vece, conto ed interesse ceda a chi crederà opportuno, per il prezzo ed alle condizioni che riterrà più convenienti, anche al valore nominale la sua intera quota di partecipazione alla società V. e B.", con poteri che per la specialità si concedono amplissimi, con promessa di rato e valido, con l’obbligo di rendiconto, sotto gli obblighi di legge (p.7 controricorso).
Queste clausole sono interpretate dal giudice dell’appello avendo presenti le seguenti circostanze:
a) le F. aveva iniziato il giudizio onde ottenere il rilascio dell’immobile in cui si svolgeva l’attività della V. e B. s.r.l.;
b) dalla vendita erano escluse le merci sociali.
In sostanza, le F. non intendevano svolgere alcuna attività di impresa, ma solo acquisire la detenzione dell’immobile onde locarlo ad una banca (circostanza quest’ultima mai contestata).
La vendita delle quote sociali era solo un mezzo per recuperare l’immediata disponibilità dell’immobile.
La garanzia pretesa dagli acquirenti circa eventuali debiti sociali era pienamente funzionale all’intento come perseguito e, quindi, la procura rilasciata al Bi. non poteva non essere ampia (v. p. 4 sentenza impugnata).
Infatti, le espressioni usate, la portata complessiva delle clausole e delle circostanze di fatto, in cui si inserisce il regolamento proposto dal mandante B. escludono la sussistenza di un mandato rigido (p. 5-6 sentenza impugnata).
Queste valutazioni appaiono ictu oculi immune dai vizi denunciati sia ex art. 1362 c.c. sia in merito alla ed estensione del mandato.
Ma, vi è di più.
Il giudice dell’appello si fa carico anche di valutare il comportamento del Bi., che ritiene comunque ratificato dal B., atteso che questi alla scadenza delle cambiali incassò i titoli (p.6 sentenza impugnata).
Quindi, i due motivi, che, peraltro, in ordine ai profili così come redatti, propongono una quaestio facti, vanno respinti.
4.-Il terzo motivo (erronea od insufficiente motivazione circa la statuizione con la quale in accoglimento dell’appello incidentale ha riconosciuto la responsabilità solidale delle parti soccombenti rispetto alla condanna di pagamento di primo grado confermata – art. 360 c.p.c., n. 5) resta assorbito, una volta affermato che esattamente il giudice dell’appello, facendo ricorso anche al letterale contenuto della procura, l’ha considerata "ampia".
5.- Con il quarto motivo (violazione e erronea applicazione del principio di diritto emanato dalla Suprema Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148 dell’8 agosto 2008, con riferimento all’applicazione del principio generale delle obbligazioni tra condebitori – art. 360 c.p.c.) il ricorrente invoca l’applicazione del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza indicata, per cui erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto applicabile nella specie la presunzione di cui all’art. 1294 c.c., trattandosi a suo avviso, di obbligazioni divisibili. In merito va detto quanto segue.
A prescindere dal fatto che il principio enunciato dalle Sezioni Unite verte in tema di condominio, va sottolineato che il B. ebbe a garantire insieme ai cedenti gli acquirenti per i debiti sociali e non limitatamente alle quote come si desume dal tenore letterale della clausola gli alienanti garantiscono che la società non è protestata e danno manleva agli acquirenti per le passività fino ad oggi maturate comprese quelle fiscali (v, p.6-7 sentenza impugnata), per cui la censura va disattesa.
Infatti, va affermato il principio secondo cui la ratio dell’art. 1294 c.c. è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che serguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio per cassazione, che liquida in Euro 2000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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