Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14929

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Monza, provvedendo in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la risoluzione dei contratti di fornitura di macchinari e di supporti informatici stipulati fra la s.r.l. xxx, committente, e la xxx s.p.a. e la xxx s.r.l. tornitrici, per il colpevole inadempimento delle società fornitrici ed ha condannato la xxx alla restituzione alla xxx della somma di Euro 90.526,96 pagata sulla base del decreto ingiuntivo poi revocato.
La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale.
Propone ricorso la xxx s.p.a con tre motivi.
Resiste la xxx e propone ricorso incidentale con cinque motivi e presenta memoria Resiste la xxx s.r.l..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, su un punto decisivo indicato sul collegamento negoziale fra i contratti stipulati fra la xxx e la xxx e quelli stipulati da quest’ultima e la xxx.
Assume la ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto il collegamento fra i distinti negozi giuridici con motivazione apodittica, in mancanza di prova di un intento comune di tutti gli stipulanti e di un nesso teleologico fra i negozi.
2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto il collegamento negoziale fra i negozi in oggetto sul rilievo della precisa concordanza degli impegni assunti dalle ditte fornitrici, come contenuti nell’offerta,del contenuto dello studio di fattibilità e dei contratti stipulati e delle istruzioni di uso fornite dalla ditte, aventi ad oggetto l’integrazione fra il sistema"Sinergia" fornito dalla xxx con il software "xxx fornito dalla xxx, da cui emergeva la necessità a carico delle ditte fornitrici di integrazione e interoperatività dei due software, acquistatu con due contratto sottoscritti contestualmente.
3. Della linea argomentativa così sviluppata la ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito.
4. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito a diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono ai libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5). In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.
5. Con il secondo motivo si denunzia difetto motivazione ex art. 360, n. 5, in relazione all’accertata gravità dell’inadempimento.
Sostiene la ricorrente che la motivazione della Corte di appello è del tutto generica e priva di riferimenti obbiettivamente apprezzabili, anche alla luce del fatto che la valutazione compiuta dai c.t.u in ordine all’efficienza del sistema installato è giunta a conclusioni diametralmente opposte.
6. Il motivo è infondato.
La Corte di appello, sulla base delle risultanze della c.t.u., ha affermato che il sistema integrato dei due programmi era di per sè deficitario ed inadeguato con persistenti anomalie e malfunzionamenti, irrisolti nel corso di ben quattro anni.
7. La valutazione dell’inadempimento e della gravità dello stesso è logica e non contraddittoria e conforme al diritto, in quanto le ditte venditrici non hanno fornito il sistema integrato di hardware e software come propagandato e offerto in relazione all’interesse dell’acquirente di giungere ad una completa informatizzazione dell’azienda.
Del resto la ricorrente non denunzia specifiche illogicità e contraddizioni della motivazione, ma asserisce che essa è contraria alle conclusioni dei c.t.u..
8. Premesso che il vizio di motivazione deve riguardare illogicità intrinseche nel ragionamento del giudice di merito e non il contrasto con le risultanze probatorie, si osserva che la ricorrente non ha riprodotto in ricorso le c.t.u. a cui fa riferimento, se non per pochi righi, in modo da non consentire comunque a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure.
9. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione art. 1458 e 1459 c.c., e insufficiente motivazione in ordine alla risoluzione parziale dei contratti e dei suoi effetti.
Assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la possibilità di una risoluzione parziale, una volta considerato che il software fornito dalla xxx poteva avere autonoma applicazione indipendentemente dall’integrazione con il Software fornito dalla xxx.
10. Il motivo è infondato.
Come affermato dalla Corte di merito anche in caso di inadempimento parziale il giudizio della non scarsa importanza dell’inadempimento in negozi collegati non può essere affidato solo all’entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, ma deve essere valutato nel risultato complessivo, che nella specie è stato il sostanziale totale fallimento della ottimale informatizzazione dell’azienda per mezzo dei programmi operativi offerti come integrati ed invece scollegati e mal funzionanti nell’insieme.
11. Il primo motivo del ricorso incidentale è relativo al rapporto con la xxx.
Si denunzia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
La ricorrente xxx, dopo il riferimento nella intitolazione del motivo all’art. 360 c.p.c., n. 5, , denunzia che la corte di appello" sul punto" ha affermato che la risoluzione contrattuale e la restituzione del prezzo hanno soddisfatto ed esaurito la posta.
Assume la ricorrente che con tale affermazione la Corte di merito ha commesso un errore materiale invertendo le controparti processuali.
12. Il motivo è inammissibile per genericità, mancata indicazione del fatto controverso che viene indicato solo con la locuzione "sul punto" e omessa indicazione dei punti contraddittori della motivazione.
13 Si ricorda che il motivo con cui si lamenta il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008).
14.La ricorrente denunzia come asserito errore materiale, che avrebbe portato la Corte a confondere le parti del processo,un errore che, se esistente costituirebbe, un errore in iudicando e non un mero errore materiale.
15. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e dell’ art. 1462 c.c..
Assume la ricorrente che la Corte di merito ha negato il diritto al risarcimento dei danni nei confronti di xxx sulla base di una clausola contrattuale limitativa della responsabilità mai invocata dalla xxx che non ha mai indicato neanche l’importo fatturabile.
16. Con il terzo motivo si denunzia violazione e artt. 1332 e 1362 c.c. e vizio di motivazione individuato nella contraddittorietà della motivazione là dove la Corte ha ritenuto nei confronti della xxx che i disagi subiti dalla xxx erano stati in qualche modo compensati dal parziale utilizzo del sistema informatico.
17. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 178 e 281 bis c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La ricorrente ritiene che erroneamente la Corte di merito non ha ammesso la c.t.u in ordine alla quantificazione de danno subito dalla xxx e le prove testimoniali di cui era stata ribadita la richiesta di ammissione nella comparsa conclusionale di primo grado.
18. Come quinto motivo si denunzia la violazione degli artt. 1453 e 1226 c.c., per la mancata liquidazione del danno.
19. Il secondo terzo,quarto e quinto motivo di esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica e sono infondati.
La Corte di appello ha rigettato la domanda risarcitoria della xxx sul rilievo che le richieste istruttorie non sono state riproposte nelle conclusioni del giudizio di primo grado nè negli scritti difensivi e che la richiesta di prova testimoniale formulata in appello era inammissibile.
La ricorrente incidentale censura tale statuizione evidenziando che l’istante istruttorie erano state ribadite nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
20. Si osserva che nella comparsa conclusionale si possono illustrare ed argomentare conclusioni già ritualmente introdotte nel processo, ma non se ne possono assumere di nuove o di diverse da quelle formulate nelle conclusioni.
Inoltre la funzione della c.t.u. è quella di fornire al giudice un ausilio in materie tecniche in cui non ha competenza, ma non di supplire a deficienze probatorie delle parti.
Una volta accertata la mancanza di prova del danno, il giudice non aveva alcun obbligo di disporre la c.t.u. per provare un danno di cui la parte non aveva fornito la prova.
21. Le argomentazioni relative al parziale uso del sistema fornito dalla xxx ed alla clausola limitativa di responsabilità non costituiscono la ratio decidendi del rigetto della domanda di risarcimento che si fonda sulla mancanza di prova del danno.
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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