Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14928

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 15-3-2010 il Tribunale di Roma, a modifica della decisione del giudice di pace, ha ritenuto la responsabilità concorrente in egual misura ex art. 2055 c.c. della società xxx s.r.l., quale società addetta alla manutenzione dell’impianto semaforico, e del Comune di xxx, quale proprietario ex art. 2051 c.c., ed ha accolto la domanda di risarcimento proposta nei loro confronti da C.B. e da A.A. per i danni riportati a seguito dello scontro fra i veicoli da loro condotti, dovuto al cattivo funzionamento di un impianto semaforico di proprietà comunale concesso in manutenzione alla xxx, che segnalava costantemente la luce verde verso le due direzioni contrapposte da cui provenivano i veicoli scontratisi; ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati dall’impianto semaforico proposta dalla xxx nei confronti di C.B. e di A.A. e della loro compagnie assicuratrici xxx e della xxx, già xxx. Propone ricorso la xxx s.r.l con tre motivi illustrati da memoria. Resistono C.B., A.A. e la xxx s.p.a. Non presentano difese gli altri intimati.
Motivi della decisione
1. Il Tribunale, sulla base del rapporto della polizia stradale, ha ritenuto che al momento dell’incidente l’impianto semaforico comunale posto all’incrocio dove è avvenuto l’incidente era mal funzionante, in quanto proiettava contemporaneamente la luce verde nei confronti della direzione di marcia di entrambi i conducenti coinvolti. Tale circostanza è stata confermata anche dalla deposizione di uno dei verbalizzanti che ha riferito che il semaforo posto nel punto in cui C.B. si è immessa nell’incrocio era ma funzionante in quanto proiettava la luce verde contemporaneamente nella direzione di marcia della C. e dell’ A. e che un altro semaforo presentava il piegamento del palo si sostegno perchè urtato dall’autovettura della C..
Sulla base di tale accertamenti della polizia stradale, il giudice di merito ha ritenuto che il malfunzionamento del semaforo è stata la causa esclusiva del’incidente ed ha condannato il Comune di xxx, quale proprietario della strada ed la xxx,sulla base dell’obbligo contrattuale di provvedere al controllo dell’efficienza tecnica dei dispositivi di accensione degli impianti semaforici, al risarcimento dei danni.
2. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2700 c.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene la società ricorrente che il giudice di merito hanno fondato il convincimento del mal funzionamento dell’impianto semaforico basandosi sulle risultanze del rapporto della polizia stradale, che fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti che gli agenti attestano essere avvenuti alla loro presenza o essere stati da loro compiuti,mentre i giudici di merito hanno dato rilievo probatorio alle attestazioni successive all’incidente, a seguito di indagini e dichiarazioni de relato.
3. Il motivo è infondato.
I Tribunale ha fondato la sua decisione su costatazioni dirette degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, confermate anche da dettagliata deposizione testimoniale, che hanno verificato il malfunzionamento di uno dei semafori consistente nel blocco della luce verde nella due direzioni di marcia contrapposte, come si legge nella annotazione trascritta sul disegno vicino alla rappresentazione grafica del palo e della lanterna e nel verbale a firma degli agenti.
4. Non vi è stata la dedotta violazione dell’art. 2700 c.c. in quanto il Tribunale ha dato rilevo ad accertamenti diretti dei fatti da parte degli agenti della polizia stradale.
5. La denunzia di omessa motivazione è infondata in quanto il giudice si merito ha fornito logica e non contraddittoria motivazione della sua decisione, basata su il controllo diretto degli agenti del malfunzionamento dell’impianto,mentre il motivo di ricorso richiede a questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
6. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2054 c.c. e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene la ricorrente che il giudice di merito ha errato nella lettura del rapporto della polizia stradale e di conseguenza nel ritenere che il semaforo indicato come malfunzionante fosse quello posto nella direzione di marcia della C., quando dalla planimetria allegata al rapporto della polizia stradale si rileva che i due semafori sono posti sulla via (OMISSIS), nella direzione di marcia dell’ A..
Sulla base di tale errore hanno ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti ex art. 2054 c.c..
7. Il motivo è inammissibile perchè denunzia un vizio revocatorio.
La censura secondo cui la ricostruzione fattuale, come effettuata dal Tribunale, è in contrasto con le risultanze probatorie, sì risolve in una censura di travisamento del fatto.
Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. 10/03/2006, n. 5251;
Cass. 20/06/2008, n.16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202).
8. Con il terzo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 e dell’art. 2051 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo. Sostiene la ricorrente che solo l’ente proprietario ha l’obbligo del controllo del funzionamento degli impianti semaforici e che tale obbligo non è estensibile alla società cui affidata la manutenzione.
Assume che dal contratto di manutenzione, e precisamente dal capo B del capitolato di appalto risulta che non incombe alcun obbligo di vigilanza in capo alla società manutentrice.
9. Il motivo è infondato.
Il giudice di appello non è incorso nella dedotta violazione di legge in quanto ha riconosciuto sia la responsabilità del Comune di xxx quale proprietario dell’impianto semaforico,ma ha anche ritenuto la responsabilità concorrente della xxx in quanto contrattualmente responsabile a provvedere alla manutenzione ed al controllo dell’efficienza tecnica dei dispositivi di accensione a fasi alterne delle lanterne semaforiche veicolari.
10. La ricorrente denunzia la insussistenza di tale obbligo contrattuale,ma non riproduce in ricorso il contratto di appalto per lo meno in modo idoneo per consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali liquidate per ciascuno dei resistenti in Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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