T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 31-01-2011, n. 854

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2011 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso avendo parte resistente sostanzialmente ottemperato alla richiesta di accesso.

Considerato tuttavia che in un primo tempo la xxx aveva negato l’accesso, che ha consentito solo successivamente in corso di giudizio, le spese di causa sono poste a carico della resistente; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la xxx xxx al pagamento il favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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