Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-09-2012, n. 15049

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, in epigrafe indicato, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento penale nei confronti di terzi, nel quale si era costituito parte civile nel gennaio 2003, definito con sentenza di appello nel dicembre 2007;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Rilevato che con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto nell’avere la Corte di merito valutato la ragionevolezza della durata del procedimento in questione con riguardo alla sua durata complessiva, anzichè a ciascun grado di giudizio, non considerando quindi che il primo grado ebbe a protrarsi oltre il termine triennale normalmente considerato;

ritenuto che la doglianza si palesa priva di fondamento, atteso che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. tra molte n. 14534/11; n. 18720/07), secondo cui agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6.1 della C.E.D.U. quando il giudizio si sia articolato in vari gradi, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni grado, occorre avere riguardo – secondo quanto già enunciato dalla Corte Europea – all’intero svolgimento del processo, in una valutazione sintetica e complessiva delle durate di tutti i gradi e fasi, atteso che queste afferiscono all’unico processo da considerare;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 425,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

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