Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 28-10-2013, n. 43921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 12/3/2012, la Corte di appello di Messina, confermava la sentenza 18/6/2008 del Tribunale di Messina che aveva condannato B.E. alla pena di mesi sette di reclusione per i reati di danneggiamento di un portone scolastico e tentata violenza privata ai danni della giovane D.T..

2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:

3.1 Violazione di legge in relazione all’art. 635 c.p., comma 2, n. 3, e vizio di motivazione. Al riguardo si duole che la Corte d’appello non abbia considerato il fatto che l’istituto scolastico "Modica" è una scuola privata, dovendosi, pertanto, escludere che si tratti di un edificio destinato ad uso pubblico. Di conseguenza il reato di danneggiamento doveva essere dichiarato improcedibile per difetto di querela.

3.2 Vizio della motivazione, dolendosi di una valutazione degli elementi di prova a carico non conforme ai criteri che governano la formazione della prova e della regola della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" (nel motivo sono presenti riferimenti ad altri reati relativi al possesso di eroina e di una bomba a mano).

3.3 Vizio della motivazione dolendosi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la circostanza che l’istituto scolastico il cui portone è stato danneggiato sia o meno un ente privato, non fa venir meno la funzione di edificio destinato all’uso pubblico, in quanto lo svolgimento di attività scolastica anche da parte di tali istituti concorre a definire il sistema nazionale di istruzione, a norma della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, che recita: "il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 Cost., comma 2, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali".

Pertanto correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 635 c.p., comma 2, n. 3, che rende procedibile d’ufficio il reato di danneggiamento.

3. Il secondo motivo in punto di violazione di legge e vizio della motivazione nella valutazione delle prove è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente ha sollevato delle doglianze generiche che addirittura fanno riferimento ad altro procedimento penale e ad altro reato.

Quindi non vi è alcuna correlazione fra la sentenza impugnata e le censure sollevate con il ricorso. Soltanto nelle ultime righe il ricorrente richiama un passo della motivazione della sentenza impugnata, ma non articola alcun elemento di fatto o di diritto da cui possa emergere un vizio di illogicità o una violazione di legge.

4. infine è infondato anche il terzo motivo in quanto i giudici hanno adeguatamente motivato il rifiuto di concedere le generiche, correttamente richiamando i precedenti penali dell’imputato, nè il ricorrente è in grado di indicare alcun elemento positivo a suo favore non preso in considerazione dai giudici del merito.

5. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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