T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la ordinanza impugnata non spiega a che titolo e per quale condotta sia responsabile il ricorrente (se per il deposito incontrollato o lo sversamento dell’olio nel terreno),

– nel senso della responsabilità per il deposito incontrollato non vi sono elementi a sostegno, essendo stati depositati i rifiuti in luogo adiacente a strada pubblica, e quindi essendo depositabili da chiunque,

– nel senso della responsabilità per lo sversamento (che è stato provocato dal ricorrente che si è autodenunciato) il Comune non spiega da quali circostanze di fatto desume che lo stesso non sia stato accidentale (il ricorrente sostiene essere avvenuto per caso nel corso di lavori agricoli),

– l’ordinanza emessa dal Comune è pertanto afflitta da difetto di motivazione e carenza di istruttoria (secondo e terzo motivo di ricorso), ed in quanto tale va annullata,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del 16. 10. 2010.

CONDANNA il Comune di Roverbella al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore
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