Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-09-2012, n. 15043

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, in epigrafe indicato, che ha dichiarato improponibile la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento penale condotto nei suoi confronti e definito con decreto di archiviazione in data 23 settembre 2008, essendo al momento del deposito del ricorso (7 aprile 2009) ormai decorso il termine semestrale stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorrente dalla data del provvedimento di archiviazione (non soggetto ad impugnazione ordinaria e quindi definitivo), in difetto di allegazione e prova da parte del ricorrente di fatti in base ai quali fissare a data successiva l’inizio della decorrenza del suddetto termine semestrale;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l’unico motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4), perchè la Corte di merito non avrebbe considerato: a) che il termine in questione decorre non dalla data di emissione del provvedimento di archiviazione, bensì dalla data in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza; b) che nella specie tale conoscenza è avvenuta con la notifica del provvedimento (28 gennaio 2009), eseguita ai fini dell’applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. avendo il ricorrente subito detenzione; c) che tale dato doveva essere verificato dalla Corte d’ufficio ed era desumibile dal fascicolo del procedimento presupposto, che la Corte aveva il dovere di acquisire;

che il ricorso non merita accoglimento, anche se la correzione della motivazione si rende necessaria;

che in effetti deve ritenersi che il termine di cui alla L. n. 89, art. 4, decorre – in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (n. 446/1997; n. 59/2005) in tema di riparazione per ingiusta detenzione – non dalla data di emissione del provvedimento di archiviazione, bensì da quella in cui l’interessato ne abbia avuto conoscenza (cfr. Sez. 1^ n. 8856/05; n. 6722/08), ma ciò non è sufficiente per l’accoglimento del ricorso: da un lato, la acquisizione del fascicolo del procedimento presupposto non può essere disposta d’ufficio dal giudice dell’equa riparazione, presupponendo invece, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, una apposita istanza della parte interessata (cfr. Sez. 1^ n. 3968/04; n. 21093/05), istanza la cui proposizione non risulta neppure allegata in ricorso; dall’altro, il ricorrente si limita ad affermare genericamente che dall’esame del suddetto fascicolo sarebbe emersa la data in cui egli ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento di archiviazione, senza neppure indicare – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – in quale luogo del fascicolo d’ufficio tale dato era reperibile;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che si ritiene giustificata la compensazione fra le parti delle spese di questo grado, attesa la diversità della motivazione qui indicata a sostegno del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

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