Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 21-10-2013, n. 43107

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina, sezione minorenni, ha confermato la sentenza emessa in data 18 gennaio 2012 dal GUP del Tribunale dei minorenni della medesima città, di condanna di G.F. per i reati contestati.

2. Ricorre, assistito dal difensore, l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di rispondere ai motivi sollevati nell’atto di impugnazione limitandosi a rinviare alla ricostruzione dei fatti esposta dal Tribunale con ciò venendo meno al dovere di rendere una motivazione logica completa; si lamenta inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle condotte consistite nell’allontanarsi repentinamente dal distributore di benzina dopo aver ricevuto l’erogazione senza provvedere al pagamento, condotte qualificate dai giudici di merito come di furto aggravato piuttosto che, correttamente, di truffa; sempre violazione di legge e vizio di motivazione si imputano alla decisione in punto di trattamento sanzionatorio: per la mancata concessione delle attenuanti generiche;

per la mancata concessione dell’attenuante del danno di lieve entità circa i modesti prelievi di benzina, considerate anche le condizioni economiche della persona offesa, certamente non pregiudicate da tale fatto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve osservarsi come sia consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima "quando: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione". (Cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del 21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664).

Nel caso di specie la Corte territoriale, nel confermare la decisione impugnata, ha prima rinviato alla esposizione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, ha inoltre ulteriormente motivato sulla attendibilità della persona offesa e sulla credibilità della versione dei fatti della stessa fornita, evidenziando anche come i relativi motivi di appello si siano caratterizzati per una estrema genericità.

Nel ricorso in esame, laddove si contesta la logicità del percorso ricostruttivo del fatto alla luce della lettura delle emersioni istruttorie in realtà non si evidenzia nessuna carenza logica nè si esprime una critica alla sentenza impugnata effettivamente correlata alla stessa. Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto relativo al furto di benzina, linearmente la Corte di appello ne ha ritenuto integrata la fattispecie ai sensi del precedente specifico di questa Corte (cfr. Cass. sez. 2^, 24.2.1969, n. 407); ma v. anche la fattispecie assimilabile trattata da Cass. sez. 2^, 21.1.2009, n. 3710, secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all’acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento invito domino, che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima.

Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi che il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la sussistenza di precedenti penali, la prognosi negativa sulla personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità del fatto commesso; escludendo pertanto la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e rilevando, quando alla invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la consistenza dello stesso va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (Cass. sez. 2^, 5.7.2012, n. 30447); a tal fine correttamente la corte di appello ha tenuto conto della grave condotta tenuta dell’imputato, di reiterata intimidazione nei confronti della vittima per escludere la concessione dell’attenuante in parola.

2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, perchè imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2013

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