Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-09-2012, n. 15042

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che G.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila, in epigrafe indicato, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento penale condotto nei suoi confronti, ritenendo ragionevole la durata di cinque anni intercorsa tra la data in cui il predetto ha avuto notizia del procedimento con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (16.3.2004) e la definizione in appello con sentenza del luglio 2007;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l’unico motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo del vizio di motivazione, perchè la Corte di merito non avrebbe considerato che il ricorrente aveva avuto conoscenza del procedimento sin dal 1998, la sera stessa del fatto dal quale è scaturito, essendo stato condotto con uno stratagemma presso la locale Stazione dei Carabinieri;

che il ricorso è inammissibile in quanto: a) era onere del ricorrente allegare in sede di merito il momento, anteriore rispetto alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in cui avesse concretamente avuto notizia della pendenza del procedimento (cfr. n. 27239/09; n. 17917/10); b) il ricorso avrebbe quindi dovuto contenere la specifica indicazione del luogo processuale in cui fosse stato adempiuto tale onere, onde consentire a questa Corte il controllo di legittimità che le compete senza procedere ad una inammissibile indagine degli atti; c) nessuna indicazione al riguardo risulta contenuta nel ricorso;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in Euro 865,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

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