T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il Comune resistente ha eccepito la tardività della impugnazione adducendo a sostegno lettera inviata dal legale dei ricorrenti di data 5. 8. 2010 dal cui tenore si evince in modo non equivoco che – i ricorrenti erano a conoscenza della previsione del provvedimento impugnato che li riguarda ed in ci proponevano una soluzione transattiva (doc. 14 del Comune),

– il ricorso in effetti è notificato soltanto il 22. 12. 2010,

– la circostanza che la delibera sia stata pubblicata successivamente in forme legali non rileva perché la giurisprudenza sulla decorrenza del termine legale per impugnare gli strumenti di piano non deroga alla regola generale della piena conoscenza ma si limita ad introdurre una data di conoscenza legale presunta per evitare che un provvedimento che riguardala collettività indifferenziata delle persone possa essere esposto in ogni tempo ad impugnazione,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite che quantifica in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *