T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il provvedimento impugnato è stato disposto sul presupposto che i richiedenti non si sono presentati agli incontri fissati dall’amministrazione, ed inoltre che il nucleo familiare ha presentato quattro domande di regolarizzazione,

– dal primo punto di vista la procedura seguita è stata corretta posto che il comma 7 dell’art. 1ter l. 102/09 stabilisce che "lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilita" della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. (…) La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento",

– il motivo di ricorso sulla mancanza di comunicazione d’avvio non è fondato, in quanto nei procedimenti ad istanza di parte la giurisprudenza del tutto prevalente continua a non ritenere necessaria la comunicazione di avvio,

– non è fondato neanche l’ulteriore motivo relativo alla circostanza che la domanda del ricorrente sarebbe comunque la seconda in ordine di tempo (e quindi utile per ottenere la regolarizzazione; avrebbero dovuto essere rigettate, secondo il ricorrente, la terza e la quarta) perché il provvedimento si fonda comunque anche su altra circostanza (la mancata presentazione) e quindi l’eventuale accoglimento della censura non sarebbe comunque utile (peraltro dal provvedimento impugnato e dalla relazione depositata si deduce, anche se non è scritto espressamente, che l’amministrazione ritiene che dietro tutte le quattro richieste vi sia uno scopo speculativo e non un lavoro reale),

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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