T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 207

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, come da dichiarazione del procuratore della ricorrente alla odierna udienza il Comune intimato ha concesso senza riserve, ancorché tardivamente, l’accesso a tutti i documenti richiesti, sì che non vi è più interesse al ricorso;

che in tal senso deve ritenersi che la ricorrente avesse titolo all’accesso medesimo, e quindi, in base al criterio della soccombenza virtuale l’amministrazione va condannata alle spese nella misura di cui in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna l’amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 500 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Carmine Russo, Referendario

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