T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 206

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato e depositato in termini, la parte istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di cittadinanza.

In limine litis, risulta che la medesima Amministrazione ha provveduto in modo positivo. Va perciò dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento e alla relativa decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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