Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2012, n. 15004

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Svolgimento del processo
1.- Con sentenza del Tribunale di Genova era accolta la domanda di M.S.E. di dichiarare nullo il termine apposto all’assunzione alle dipendenze xxx s.p.a. per il periodo 14.6-30.09.01 con la doppia causale costituita da "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ricomprendendo ivi un riposizionamento più funzionale di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi", e da "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre", ai sensi dell’art. 25 del ccnl 11.1.01.
2.- Proposto appello da xxx, la Corte d’appello di Genova con sentenza 15.01.07 rigettava l’impugnazione, ritenendo non consentita l’apposizione di una doppia causale e, comunque, non provato in entrambi i casi il nesso causale tra le esigenze dedotte e l’assunzione.
3.- Avverso questa sentenza xxx propone ricorso per cassazione illustrato da memoria, cui risponde M. con controricorso. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Motivi della decisione
4.- xxx con il suo ricorso, premesso che non costituisce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, nè del CCNL Poste 11.01.01 l’apposizione del termine per doppia causale (primo motivo), sostiene che nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che ha delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva, l’esistenza delle esigenze di carattere straordinario e la necessità di espletamento del servizio in concomitanza ferie legittimanti l’apposizione del termine sono accertate direttamente dalle parti collettive in sede negoziale, di modo che il datore non è gravato dall’onere di dimostrare la ricorrenza di quelle specifiche esigenze nella circostanza concreta (motivi secondo e terzo). La stessa ricorrente, infine, censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello con cui si ribadiva che il lavoratore aveva perso interesse alla prosecuzione del contratto prestando consenso alla sua cessazione (quarto motivo).
5.- Quanto alla doppia causale, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la pluralità di ragioni legittimanti l’apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la loro contemporanea indicazione incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396). Non facendosi questione di incompatibilità tra esigenze straordinarie e necessità di assicurare il servizio durante il periodo feriale, il primo motivo deve essere rigettato.
6.- Quanto ai motivi secondo e terzo, la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, possono individuare figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).
7.- Quanto all’assunzione per esigenze straordinarie ai sensi dell’art. 25 del ccnl 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del precedente ccnl 26.11.94 – questa Corte ritiene che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando (nella specie) xxx s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che in sede pattizia sia stata autorizzata la stipula dei contratti pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).
8.- Al riguardo la giurisprudenza ha riconosciuto che l’accordo del 18.1.01 costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 -, è stato osservato, il significato delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita un diffuso ragionamento per la ricostruzione della volontà delle parti di ricollegare le assunzioni precarie alla particolare situazione di riorganizzazione aziendale (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).
9.- Quanto alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre", questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933), decidendo su fattispecie relativa alla parallela causale apposta in forza dell’art. 8 del ccnl 26.11.94, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito, avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva. Anche in questo caso l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.
L’art. 25, comma 1, del c.c.n.l. 11.1.01, per il quale "Ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, si individuano le seguenti ipotesi aggiuntive a quelle di legge, per le quali la Società può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato: – necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;
…", usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962, testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza, sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno- settembre).
9.- Quanto all’esistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di entrambe le causali, dunque, il giudice di merito non si è adeguato alla giurisprudenza di legittimità a proposito dell’esistenza delle esigenze straordinarie per le quali è stato apposto, il che comporta la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.
10.- Essendo nella specie il termine correttamente apposto, il (parto motivo è da ritenere assorbito.
11. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Non essendo dedotto dal controricorrente che la domanda fosse riferita anche ad altri contratti a termine, non presi in considerazione dal giudice di merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettarsi la domanda.
Essendosi consolidata la giurisprudenza sulla materia specifica solo successivamente alla sentenza impugnata, possono essere compensate le spese del giudizio di merito, ponendo a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cosi provvede:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda;
– compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna M.S.E. alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 (cinquanta) per esborsi ed in Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

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