Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-01-2014, n. 60

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza 28/6/12 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza 12/5/11 del Tribunale di Bergamo che in esito a giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche e con la diminuente del rito, condannava C.L. alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato (accertato in (OMISSIS) l'(OMISSIS)) di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS con divieto di soggiorno (nel comune di Rovigo), essendosi allontanato senza preventivo avviso dal comune di dimora ((OMISSIS)) e venendo altresì colto in compagnia di soggetto pluripregiudicato: se era vero, osservava la Corte, che un solo episodio di accompagnamento non poteva integrare l’abituale associazione a pregiudicati vietata al prevenuto, sicura violazione era quella di essersi allontanato dal luogo di dimora, la condotta non potendo essere giustificata sotto il profilo dell’assenza di dolo dalla mancata menzione del divieto nel verbale di sottoposizione alla misura una volta che il divieto stesso compariva nel decreto del Tribunale di Rovigo del pari notificatogli.

Ricorreva per cassazione l’imputato con atto a sua firma, deducendo con unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge: come già dedotto con l’atto di appello, vi era discrasia circa il divieto di allontanamento tra quanto contenuto nel decreto di sottoposizione alla misura del 18/6/09 e il verbale notificatogli in pari data dai CC di (OMISSIS) che di tale divieto non faceva cenno e ciò era sufficiente a ingenerare confusione e indurre in errore scusabile con effetti sul dolo.

Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto. La pretesa discrasia tra il decreto (noto al destinatario) di sottoposizione alla misura di prevenzione con divieto di allontanamento dal luogo di dimora e il verbale che dava inizio alla sua esecuzione (ove il divieto non era menzionato) non poteva indurre in alcun errore scusabile una persona di media esperienza, che, come nel caso, aveva perfetta cognizione della fonte dell’obbligo da cui era gravato. E il verbale, come atto derivato, necessariamente si riportava al decreto impositivo della misura.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014
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