Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 23-12-2013, n. 51769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 febbraio 2013, ha rigettato l’istanza proposta da xxx s.p.a. – società resasi cessionaria dell’autovettura Land Rover Defender, già di proprietà della xxx s.r.l. e di cui era stata disposta la confisca con sentenza di applicazione pena emessa nei confronti di A.G. il giorno 8 giugno 2010 e passata in giudicato il 24 luglio 2010 – diretta a conseguire la restituzione del bene.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione A. L., quale legale rappresentante della xxx s.p.a., la quale ne ha chiesto l’annullamento per vizio della motivazione (manifesta illogicità).
Motivi della decisione
1. Rileva preliminarmente ed in via assorbente questo Collegio, che avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione relativi alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate, ai sensi del combinato disposto dell’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4, non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice.
1.1 Tale sequela procedimentale deve essere osservata sia nel caso che il giudice dell’esecuzione abbia deciso "de plano", sia nel caso che lo stesso giudice abbia deciso in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3.
Infatti, in caso contrario, l’interessato verrebbe ad essere privato del duplice giudizio di merito riconosciutogli dal codice di rito proprio al fine di consentirgli di ottenere un "riesame" del provvedimento anche sotto profili non deducibili nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 3^ n. 8124 del 5/12/2002, rv. 223.464; Cass. sez. 3^, n. 1182 del 7/4/1995, rv. 202.599; Cass. sez. 1^ n. 739 del 25/3/1995, rv. 200.501).
1.2 Pertanto, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Alessandria.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *