Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2012, n. 15002

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da xxx s.p.a. con D. G..
2. Come si evince dalla sentenza impugnata il lavoratore è stato assunto con contratto a termine protrattosi dal 8 maggio 2003 al 30 settembre 2003. Il contratto, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, recava la seguente causale: ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento/trasporto presso il Polo Corrispondenza Lombardia assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 2 maggio 2003 al 30 settembre 2003.
3. La Corte territoriale, premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, le ragioni di carattere sostitutivo devono essere specificate nel contratto, ha attribuito rilievo decisivo alla mancata formalizzazione delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine con particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione a termine.
Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva applicabile anche in tale ipotesi la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
4. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore è rimasto intimato.
Motivi della decisione
5. Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, deducendo avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare che non sarebbe stato dimostrato il carattere temporaneo delle ragioni sostitutive poste alla base dell’assunzione a termine in esame. La norma suddetta, infatti, non postula affatto la temporaneità di dette ragioni. Col secondo motivo viene denunciato un vizio di motivazione in relazione all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui mancherebbe la prova del carattere temporaneo, nel caso concreto, delle esigenze sostitutive allegate. Col terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1418 e 1419 cod. civ, in relazione alla statuizione concernente la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, a seguito della declaratoria di illegittimità del termine. Col quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 cod. civ., con riferimento alla decisione in materia di conseguenze economiche derivanti dalla illegittimità del termine.
6. I primi due motivi, che devono essere considerati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati.
7. Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine ai contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine. In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare.
8. E’ stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.
9. Nel caso in esame appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza del requisito della temporaneità e, più in generale, sulla carenza del requisito di specificità della causale legittimante l’apposizione del termine. In particolare la Corte territoriale ha richiamato un principio di temporaneità non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la l’assunzione è finalizzata a risolvere. In particolare non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive – l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione de posto di lavoro.
10. Deve inoltre ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamele pronunciata su fattispecie analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia) ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.
11. I primi due motivi di ricorso devono essere in definitiva accolti, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto. La causa deve essere pertanto rimessa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

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