Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 10-12-2013, n. 49717

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 3.5.2011 la Corte di cassazione, sul ricorso immediato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, annullava la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva assolto V.F. dal reato di cui all’art. 474 c.p. perchè il fatto non sussiste, avendo ritenuto l’assoluta grossonalità delle riproduzioni dei marchi delle imprese impressi sulle cinture per abbigliamento in sequestro, e, conseguentemente, disponeva il rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di impugnazione.
Premesso che la motivazione della sentenza impugnata aveva omesso qualsiasi confronto tra contrastanti pareri in ordine alla idoneità delle contraffazioni ad indurre in errore il consumatore, questa Corte ribadiva il principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p. non rileva la c.d. contraffazione grossolana, trattandosi di reato di pericolo.
2. La Corte di appello di Firenze in data 1.3.2012, decidendo sul rinvio, condannava il V., con le circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed Euro 500 di multa, ordinando, altresì la confisca, ai sensi dell’art. 474 bis c.p., di beni nella disponibilità del predetto per il valore di Euro 6.200, non potendo disporsi la confisca della merce contraffatta della quale era già stata ordinata la restituzione.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale il V. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale ha violato il principio di diritto fissato dalla Corte di legittimità che aveva rinviato perchè si effettuasse il giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell’imputato. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello ha ampliato eccessivamente il concetto di pubblica fede;
inoltre, la natura di reato di pericolo dell’art. 474 c.p. non comporta l’esclusione a priori della rilevanza del falso grossolano occorrendo, comunque, la idoneità della condotta ad ingannare che difetta nei casi di falsificazione facilmente riconoscibile.
Con motivi aggiunti (depositati entro il termine per il ricorso) il V. ha denunciato la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all’art. 474 bis c.p. avuto riguardo alla disposta confisca di beni nella disponibilità del condannato sul presupposto errato della impossibilità di confiscare la merce contraffatta per l’avvenuta restituzione. Rileva, infatti, che la merce non è stata, nè poteva essere restituita perchè la sentenza di assoluzione non era passata in giudicato.
Motivi della decisione
1. E’ manifestamente infondato e si sostanzia in censure di fatto il primo motivo di ricorso.
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione ribadendo il costante orientamento secondo il quale integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto e non ha rilievo, a tale fine, la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 31451 del 05/07/2006, Gningue, rv. 235214).
La Corte di appello, quale giudice del rinvio, si è attenuta al principio enunciato di cui ha fatto applicazione alla luce della specifica valutazione delle concrete circostanze emerse nel processo.
Ed invero, ha dato atto che il testimone qualificato aveva indicato elementi di forte somiglianza tra le fibbie riprodotte nella merce sequestrata e quelle originali, mentre il consulente della difesa si era limitato ad indicare elementi di perplessità sulla effettiva confondibilità degli oggetti venduti con quelli originali; quindi, ha affermato che i prodotti in vendita erano contraffazioni di originali tutelati, tali da poter indurre in errore il consumatore quanto alla provenienza ed origine.
Il giudice del rinvio, pertanto, ha operato una specifica valutazione in fatto sulla idoneità della contraffazione all’inganno.
2. E’, invece, fondata la doglianza del ricorrente in ordine alla applicazione dell’art. 474 bis c.p..
Invero, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile deve escludersi l’esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo o probatorio, salvo che le esigenze giustificative del vincolo siano cessate (Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, Armenise, rv. 245473).
Poichè l’art. 474 bis c.p., comma 2, prevede che il giudice ordini la confisca dei beni nella disponibilità del reo per valore corrispondente al profitto soltanto laddove non è possibile eseguire la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono oggetto, prodotto, prezzo o profitto, nella specie la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare l’avvenuta esecuzione – che non risulta dagli atti – della disposta restituzione di quanto in sequestro, pur non essendo divenuta definitiva la sentenza di primo grado, dando atto, quindi, che la confisca si era resa concretamente impossibile.
Conseguentemente, ferma la responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà verificare se sono stati effettivamente restituiti gli oggetti in sequestro dei quali, in caso contrario, dovrà disporre la confisca, ovvero provvedere a norma dell’art. 474 bis c.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013


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