Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 09-12-2013, n. 49356

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 17.12.2012 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta avanzata da C.A., applicava la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., in relazione ai reati di furto aggravato commessi il (OMISSIS) di cui alle sentenze emesse dal Pretore di Roma il 10.2.2000 ed il 24.9.1999, tenuto conto della breve distanza temporale tra i fatti.
Rigettava, invece, l’istanza avuto riguardo ai reati giudicati con le ulteriori sei sentenze indicate rilevando che, pur essendo documentato lo stato di tossicodipendenza del condannato a far data dal 1987 sino all’attualità, lo stesso aveva commesso numerosi reati anche in epoca precedente; che i reati cui si riferisce la richiesta si collocano in un spazio temporale significativo di ben dodici anni (dal febbraio 1996 al dicembre 2008); che si tratta di fattispecie di natura eterogenea.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il C. lamentando la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla esclusione del vincolo della continuazione tra i reati di furto aggravato commessi il (OMISSIS) ed il reato di rapina commesso il (OMISSIS), lamentando, altresì, la mancata valorizzazione del pur documentato stato di tossicodipendenza a far data dal 1987.
Con la memoria depositata il 17.6.2013 il ricorrente ribadisce le medesime doglianze.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 671 c.p.p., attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p..
Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed, eventualmente, la circostanza che i reati siano stati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Se è vero che la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5^, 7.5.1992, n. 1060, xxx, riv. 189980; Sez. 1^, 7.7.1994, n. 2229, xxx, riv. 198420; Sez. 1^, 30.1.1995, n. 5518, xxx, riv. 200212), deve rilevarsi che – tenuto conto dei criteri di valutazione innanzi richiamati – il provvedimento impugnato è inficiato da palese contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice dell’esecuzione ha escluso l’applicazione della continuazione in relazione a reati aventi la medesima natura di quelli per i quali contestualmente è stato riconosciuto il vincolo della continuazione ed, altresì, commessi a breve distanza di tempo tra loro.
Nè, invero, il giudice dell’esecuzione ha rappresentato ulteriori elementi alla luce dei quali ha ritenuto di escludere l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 671 c.p.p., dovendo rilevarsi la mancanza di una spiegazione congruente della valutazione della distanza temporale che ha tenuto conto dello spazio complessivo di commissione di tutti i reati cui si riferisce la richiesta (dal febbraio 1996 al dicembre 2008).
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio al Tribunale di Roma che, alla luce di detti rilievi, dovrà rivalutare la decisione in specie con riferimento ai reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 3), 6) e 7) del ricorso.
Tenuto conto della intervenuta decisione della Corte costituzionale n. 183 del 2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 1 e art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., il giudice del rinvio dovrà decidere in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze nn. 3,6 e 7 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013

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