CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 5 ottobre 2011, n.36067 RESPONSABILITÀ COLPOSA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

C.A.L. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, secondo la seguente contestazione: perché tenendo una velocità non commisurata alle condizioni di ora notturna e della strada e perciò tenendo una condotta di guida non improntata alla comune prudenza, non riusciva ad evitare l’ostacolo posto di traverso sulla carreggiata e si arrestava sulla corsia di sorpasso impattando violentemente il tratto posteriore di un semirimorchio, così contribuendo a cagionare il decesso della moglie da lui trasportata D.P. (fatto del (omissis)).

Il sinistro, come emerge dalla sentenza impugnata, si inserisce nel contesto di un tamponamento avvenuto sulla carreggiata est dell’autostrada (omissis) tra due articolati provenienti da … e diretti verso …. Per effetto di detto tamponamento l’autoarticolato Volvo si fermava, dopo una rotazione, di traverso ed ostruiva totalmente il traffico sulla carreggiata, lasciando cadere sull’asfalto dei fanghi di conceria. Sopraggiungevano altri mezzi:un autocarro Iveco che si arrestava sulla corsia di marcia normale; l’autovettura Alfa 164 condotta dal C. , che si arrestava sulla corsia di sorpasso e contro il tratto posteriore di un semirimorchio ed un’autovettura Skoda che si incuneava tra i due automezzi.

Il giudizio di responsabilità del C. è fondato dai giudici di merito sulle conclusioni del CTU secondo le quali l’imputato guidava ad una velocità non consentita e comunque non rispondente alla prudenza richiesta dalla situazione. La sentenza impugnata afferma che la valutazione del CTU, pur tenendo conto di tutte le circostanze anche imprevedibili emerse dagli atti (carreggiata ostruita, fanghiglia, ridotta possibilità di avvistamento dell’autoarticolato posto di traverso, in quanto gli automobilisti che sopraggiungevano potevano solo intravedere i quattro catadiottri di colore giallo situati sulla fiancata desta dell’automezzo, la conformazione curvilinea della strada), aveva concluso che il C. manteneva una velocità eccessiva e non consona allo stato dei luoghi. Ciò desumeva dal dato che se lo stato di fanghiglia fosse stato ‘notevole’ da coprire completamente il piano viabile e non a tratti l’autovettura condotta dall’imputato avrebbe dovuto, sotto l’energica azione frenante, lasciare sulla fanghiglia i segni della traiettoria seguita e non allinearsi all’asse stradale in posizione di quiete. Ulteriore argomento a favore della velocità eccessiva viene rinvenuto dalla Corte di merito nella circostanza che il conducente dell’autovettura Skoda, sopraggiunta successivamente a quella dell’imputato era riuscito a rallentare la marcia e che anche altro veicolo proveniente dalla zona ostruita, come riferito da un teste, era riuscito ad effettuare la retromarcia senza danni evidenti.

L’imputato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui si deduce l’illogicità della motivazione e la violazione di legge con riferimento all’art. 141 del codice della strada.

Si sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe illogicamente fatto proprie le conclusioni della sentenza di primo grado in merito all’addebito sulla violazione dell’art. 141 del codice della strada formulato sotto il profilo di una velocità eccessiva e non consona allo stato dei luoghi. La manifesta illogicità veniva rinvenuta nella circostanza che non era stata determinata in termini di certezza la velocità di marcia tenuta dall’imputato al momento del sinistro nonché il limite di velocità da ritenersi congruo. Inoltre, ai fini della valutazione di congruità della velocità, avrebbe dovuto tenersi conto dello stato dei luoghi in concreto, risultando pacifica la assoluta imprevedibilità della situazione verificatasi a seguito del versamento da parte dell’autoarticolato di un notevole quantitativo di fanghi di conceria molto oleosi, che, come emerge dalle dichiarazioni rese dall’agente verbalizzante, avevano imbrattato sia il veicolo che tutto il manto stradale per 40-50 metri, creando una macchia nera praticamente indistinguibile, che non poteva essere vista neanche con i fari. Le sentenze di merito non avevano altresì tenuto conto che le regole cautelari applicabili alle diverse situazioni, soprattutto nella ipotesi di presunta inosservanza di norme c.d. elastiche, tra le quali è inquadrabile l’art. 141 del codice della strada, vanno inquadrate alla stregua dei criteri della prevedibilità e prevenibilità dell’evento, nel caso in esame costituito dall’impatto tra l’autovettura condotta dall’imputato e l’autoarticolato condotto da tale C.. Nella valutazione del profilo di colpa contestato non poteva, pertanto, prescindersi dal considerare: la posizione dell’autoarticolato che aveva ostruito totalmente la carreggiata; il rovesciamento sul piano viabile per circa 60 metri antecedenti all’autoarticolato del liquame viscido e scuro tale da non poter essere percepito in nessun modo dall’occhio umano.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Il giudizio di responsabilità è stato basato sul rilievo che, pur in presenza di circostanze di fatto del tutto imprevedibili, l’imputato aveva tenuto una velocità eccessiva e non consona allo stato dei luoghi. Tale conclusione trae argomentazione dalle conclusioni del CTU – che ha desunto la velocità eccessiva dalle tracce di frenata sulla fanghiglia, che copriva il piano viabile a tratti, e dalla posizione finale dell’automezzo – e dalla violenza dell’impatto – superiore a quella di altri veicoli, pure coinvolti nell’incidente, senza riportare gravi conseguenze.

Evidente è il vizio logico giuridico di questa ricostruzione.

È certamente vero è che la condotta del guidatore il quale ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, in linea di principio non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti (v. Sez. 4^, 14 aprile 2004, rv. 228591, Silvestri).

Ed è altrettanto vero che in materia di responsabilità da circolazione veicolare, l’utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell’evento (v. Sez. 4^, 19 settembre 2006, Minim, rv. 234829).

I principi sopra esposti vanno però coordinati con quello secondo cui la colpa dell’agente è ipotizzabile solo nei casi nei quali l’evento dannoso sia prevedibile ex ante, potendo l’agente prevedere ex ante quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. Ed occorre altresì chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no evitato l’evento: ciò in quanto si può formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno.

Applicando tale principio alla materia della circolazione stradale, ai fini della eventuale configurabilità della colpa, occorre verificare se l’imminenza e gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità e possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche minima (v. Sez. 3^, 16 giugno 1993, Abbandonato, rv. 194664).

La valutazione spettante al giudice di merito è, pertanto, quella di verificare se esistano caratteristiche specifiche della situazione che rendono immediatamente riconoscibile il pericolo e non imprevedibili le conseguenze di una condotta che lo ignori.

La sentenza impugnata, in conformità alle conclusioni del CTU, da atto che la strada in questione aveva caratteristiche tali da rendere imprevedibile la presenza di situazioni di pericolo (carreggiata ostruita, fanghiglia, ridotta possibilità di avvistamento dell’autoarticolato posto di traverso, in quanto gli automobilisti che sopraggiungevano potevano solo intravedere i quattro catadiottri di colore giallo situati sulla fiancata desta dell’automezzo, la conformazione curvilinea della strada) ma conclude nel senso che, comunque, il C. manteneva una velocità eccessiva e non consona allo stato dei luoghi. Ciò desume dal dato che se lo stato di fanghiglia fosse stato ‘notevole’ da coprire completamente il piano viabile e non a tratti l’autovettura condotta dall’imputato avrebbe dovuto, sotto l’energica azione frenante, lasciare sulla fanghiglia i segni della traiettoria seguita e non allinearsi all’asse stradale in posizione di quiete. Ulteriore argomento a favore della velocità eccessiva viene rinvenuto dalla Corte di merito nella circostanza che il conducente dell’autovettura Skoda, sopraggiunta successivamente a quella dell’imputato era riuscito a rallentare la marcia e che anche altro veicolo proveniente dalla zona ostruita, come riferito da un teste, era riuscito ad effettuare la retromarcia senza danni evidenti.

Nel caso in esame, pertanto, dalla stessa sentenza impugnata emerge che l’imminenza e gravità della situazione di pericolo non erano percepibili né con facilità, né con chiarezza e non era, pertanto, prevedibile; inoltre, la violazione della regola cautelare da parte del C. è stata ancorata a dati equivoci (la fanghiglia non coprente l’intera tratto stradale e la posizione di quiete del veicolo allineata all’asse stradale) o comunque non determinanti (la diversa entità delle conseguenze del tamponamento in altri veicoli, non meglio precisati).

È, pertanto, fin troppo evidente l’insussistenza rispetto all’evento dannoso del parametro della prevedibilità.

La pronuncia va, pertanto, annullata senza rinvio con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto commesso all’imputato non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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