Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 09-12-2013, n. 49355

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 17.12.2012 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata da B. E. riconosceva la continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., in relazione a due sentenze di applicazione di pena emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero denunciando la violazione di legge con riferimento all’art. 665 c.p.p., commi 2 e 4, rilevando che giudice competente è la Corte di appello di Napoli che ha emesso la sentenza in data 7.6.2006, divenuta irrevocabile per ultima il 28.9.2009.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta ed inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima al momento dell’istanza, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Sez. 5^, n. 29041, 12/07/2002, xx, rv. 222081; Sez. 1^, n. 291, 12/01/1999, xxx, rv. 212868;
Sez. 1^, n. 3812, 25/06/1998, xx, rv. 211428; Sez. 1^, n. 1224, 27/02/1998, xx, rv. 210195; Sez. 1^, n. 2650, 01/06/1994, xx, rv. 198934).
E’, altresì, indirizzo prevalente quello per il quale per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1^, n. 10415, 16/02/2010, xxx, rv.
246395; Sez. 1^, n. 44481, 04/11/2009, xxx, rv. 245681).
Pertanto, nella specie, la competenza a decidere sulla richiesta ex art. 671 c.p.p., – come dedotto dal pubblico ministero ricorrente – è della Corte di appello di Napoli.
Peraltro, è necessario ribadire che quando – come nella specie – il riconoscimento della continuazione è relativo a reati tutti oggetto di sentenze di applicazione di pena, ex art. 444 c.p.p., deve essere applicata la disposizione dell’art. 188 disp. att. c.p.p., che prevede il limite massimo di due anni di pena detentiva e la necessità dell’accordo delle parti.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli perchè provveda sulla istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013

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