Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 09-12-2013, n. 49353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. In data 16.11.2012 il Gip del Tribunale di Isernia dichiarava non doversi procedere in relazione alla istanza con la quale B. G. chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dallo stesso giudice.
Affermava che "non rientra nei poteri del gip che ha emesso il decreto penale di condanna la possibilità di revocare e rinotificare il decreto" e rilevava che quanto dedotto dall’istante non appare riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il B., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge.
Rileva che l’istanza non era volta alla revoca del decreto penale di condanna, bensì alla restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi degli artt. 462 e 175 c.p.p..
Denuncia che il provvedimento del giudice è stato emesso in palese violazione del disposto di cui all’art. 175 c.p.p., comma 4.
Ribadisce, quindi, quanto rappresentato con l’istanza in ordine alla fondatezza della richiesta di restituzione nel termine, evidenziando che è compito dell’autorità giudiziaria compire ogni necessaria verifica sul punto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
All’evidenza, l’istanza del ricorrente era diretta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia n. 141/12 la cui mancata conoscenza era riferita alla circostanza che la madre del ricorrente aveva involontariamente cestinato l’avviso postale.
Con il provvedimento impugnato il gip ha omesso del tutto di esaminare le prospettazioni dell’istante in conformità con quanto previsto dall’art. 175 c.p.p., limitandosi ad affermazione che quanto dedotto dal B. non appare riconducibile a caso fortuito o forza maggiore. Nè la richiesta di restituzione nel termine può essere rigettata sulla base della mera regolarità formale delle notifiche, dovendo eventualmente il giudice disporre le necessarie verifiche.
Deve, conclusivamente, essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato rinviando al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Isernia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013

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