T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1- Lamenta il ricorrente, ingegnere civile ed al riguardo osservando di essere dotato di adeguata formazione professionale e di specifica esperienza, di non essere così impedito dal progettare e seguire la realizzazione di un risanamento e/o restauro conservativo di un immobile vincolato così come, invece, rilevato dalla Soprintendenza nell’ambito del su impugnato atto che nega – per ciò stesso – l’autorizzazione di competenza.
2- Al fine di demolire il detto diniego è stato così introdotto un articolato motivo di censura che qui si riassume:
violazione e falsa applicazione degli artt. 121011 e 23 della Direttiva del Consiglio della comunità Europea n. 85/384/CEE del 10/6/1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli del settore dell’architettura degli artt. 123 del D.lg.vo n. 129 del 27/1/92 e degli artt. 3 co. 1 e 3 l. 241/90; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti.
3- All’esito positivo del richiesto annullamento consegue una domanda di risarcimento per equivalente di lire 500.000.000.
4- E’ intervenuto anche l’ordine degli Ingegneri di xxx prospettando analoghe richieste.
5- Si è costituita la sola Avvocatura della Stato concludendo per la infondatezza del ricorso.
6- All’U.P. del 12.1.2011, dopo breve discussione e dopo che la difesa del ricorrente ebbe a manifestare, ex art. 82.2c. Dec.gvo 104/2010, la persistenza all’interesse alla discussione, la causa è stata spedita a sentenza.
7- Il ricorso è privo di pregio.
7.1 Va invero riassuntivamente osservato che le tesi del ricorrente trovano confutazione esplicata nelle statuizioni del CdS (VI) 14.4.2002 n. 860 e, nel proseguo, dello stesso CdS (VI) 11.9.2006, n. 5239. Da qui la conferma della vigenza del disposto di cui sopra del detto R.D. del 1925. A tali statuizioni pedissequamente però si rinvia.
8- Quanto alla domanda risarcitoria per equivalente – in disparte il fatto che il ricorrente non ha dimostrato di non avere potuto svolgere altra attività professionale o di aver perso altre contestuali possibilità lavorative – sta il diverso di fatto che il lamentato danno non risulta altrimenti provato in alcun modo e che lo stesso danno non ha assunto, per quanto sopra concluso, la qualifica di ingiusto.
8.1 Ne consegue che anche detta ultima domanda – pur esaminabile in via autonoma – è priva di pregio.
9. Soccorrono, comunque, sufficienti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il ricorso e la connessa domanda di risarcimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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