Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-09-2012, n. 14994

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Svolgimento del processo
I coniugi B.S. e L.R.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 21 maggio 2009 con cui il presidente del Tribunale di Siracusa ha respinto le loro istanze di ammissione al patrocinio a spese nello Stato, avanzate a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, u.c. (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nell’ambito di un procedimento civile di risarcimento del danno da essi promosso nei confronti degli Avv. xxx xxx e xxx xxx e dei componenti delle soppresse Commissioni per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Siracusa e presso la Corte d’appello di Catania.
Il ricorso per cassazione non è stato notificato ad alcuno.
Motivi della decisione
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.
I procedimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato introducono un procedimento di natura civile nel quale la controparte rispetto all’istante è l’amministrazione finanziaria, secondo quanto si evince dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 113 e 127.
Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere proposto secondo le regole e le forme previste dal codice di procedura civile, con la sua notifica nei termini di legge alla controparte legittimata (Cass., Sez. 1^, 3 settembre 2010, nn. 19028, 19029 e 19030; Cass., Sez. 1^, 25 ottobre 2010, n. 21855).
Non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno, esso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

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