Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 09-12-2013, n. 49339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 26258 del 3.5.2011 la Corte di cassazione, per quanto qui interessa, sul ricorso di B.L. annullava limitatamente al delitto di cui all’art. 605 c.p. la decisione della Corte di appello di Napoli del 16.6.2010 con la quale il predetto era stato condannato in relazione a tutti reati contestati e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla predetta Corte di appello.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, in data 16.1.2013, assolveva il B. dal reato di cui all’art. 605 c.p. e, in ragione dell’assoluzione, rideterminava la pena allo stesso inflitta per le residue imputazioni in anni due e mesi otto di reclusione.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il B. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p. contestato al capo A), ritenuto assorbito nel reato di cui all’art. 605 c.p. contestato al capo B) dalla sentenza della Corte di appello del 16.1.2010, reato quest’ultimo dal quale il ricorrente è stato assolto a seguito dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione.
Ad avviso del ricorrente, la intervenuta assoluzione con riferimento al reato di cui all’art. 605 c.p. avrebbe dovuto condurre ad una rivalutazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 323 c.p. ed alle diverse imputazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
All’evidenza, in ragione della regola generale della formazione progressiva del giudicato, consacrata dall’art. 624 c.p.p., tutti i rilievi che hanno riguardo ai reati diversi da quello di cui all’art. 605 c.p. sono preclusi dal giudicato che si è formato a seguito della sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la decisione della Corte di appello di Napoli del 16.1.2010 limitatamente a detta imputazione.
Come è noto, in virtù del principio del giudicato progressivo le parti della decisione non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con quelle per cui è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano, in quanto definitive, autorità di cosa giudicata, ed è irrilevante l’assenza, nel dispositivo della sentenza di annullamento del dato meramente formale della declaratoria dell’intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, Piconi, rv. 217857).
Nella specie, peraltro, il ricorso proposto dal B. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.1.2010, per quel che si rileva dalla sentenza di annullamento parziale di questa Corte, era limitato alla imputazione di cui all’art. 605 c.p.. Così che, all’evidenza, ogni valutazione della Corte di merito diversa da quella della originaria affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 605 c.p. – ivi compresa il ritenuto assorbimento del fatto contestato ai sensi dell’art. 323 c.p. – restava già esclusa dal precedente ricorso per cassazione con conseguente formazione del giudicato.
L’intervenuta assoluzione del ricorrente in ordine all’unica imputazione oggetto del giudizio di rinvio esclude qualsivoglia interesse del ricorrente al ricorso proposto nei sensi indicati.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013

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