Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 09-12-2013, n. 49337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la decisione di primo grado con la quale, all’esito del giudizio abbreviato condizionato all’esame di un testimone, S.A. veniva condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, per non essersi presentato al commissariato di p.s. per la firma domenicale, il 27.6.2006.
La Corte di appello, preliminarmente riteneva infondato il rilievo sulla eccezione respinta dal giudice di prime cure in ordine alla mancata celebrazione dell’udienza preliminare, essendo stata disposta la citazione diretta, stante la tardività dell’eccezione formulata oltre il termine di cui all’art. 491 c.p.p..
Quanto al merito, riteneva provata la violazione della prescrizione della firma domenicale indipendentemente dalla circostanza, peraltro non accertata, che l’imputato si fosse presentato in ritardo, posto che non aveva giustificato il ritardo.
Ad avviso della Corte territoriale, deve ritenersi congrua la pena inflitta, tenuto conto che la mancata giustificazione della violazione non consente di formulare l’invocato giudizio di prevalenza della riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando con il primo motivo di ricorso la violazione di norma processuale ed il vizio della motivazione in ordine alla eccepita omessa udienza preliminare, rilevando che era stata formulata tempestivamente in quanto all’udienza del 15 febbraio il processo era stato rinviato in via preliminare prima della verifica della regolare costituzione delle parti.
In secondo luogo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per illogicità in ordine alla affermata responsabilità, rilevando che non è previsto un orario preciso in cui il sorvegliato speciale deve presentarsi per la firma domenicale. Comunque si tratta di violazione episodica e di scarso rilievo tale da far ritenere la mancanza dell’elemento psicologico.
Infine, lamenta il vizio della motivazione avuto riguardo al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, tenuto conto dello scarso rilievo della violazione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E’ manifestamente infondato il rilievo in ordine alla eccezione relativa all’omessa udienza preliminare. Infatti – come correttamente affermato dalla Corte territoriale – l’eccezione non è stata formulata tempestivamente in quanto dagli atti risulta che la regolare costituzione delle parti era stata verificata all’udienza del 21.9.2007 nella quale, quindi, era stata dichiarata la contumacia dell’imputato, rappresentato dal difensore presente. In detta udienza, quindi, ai sensi dell’art. 491 c.p.p., doveva essere formulata la eccezione in oggetto.
Si sostanziano in censure di fatto, in gran parte generiche, le doglianze del ricorrente in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. Invero, il ricorso muove rilievi volti ad una valutazione alternativa di quanto emerso nel processo, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte della adeguata motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto che è risultato accertato che il sottoposto alla misura di prevenzione non si era presentato per la firma domenicale nell’orario previsto dalle ore 10 alle ore 12. La Corte di appello ha evidenziato, altresì, che il testimone al cui esame era stata condizionato il rito abbreviato richiesto non era stato in grado di indicare se lo S. si fosse presentato alla p.s. successivamente, nè l’imputato aveva dato giustificazione della presentazione tardiva.
E’, altresì, manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, atteso che trattandosi della recidiva di cui all’art. 99 c.p.p., comma 4 per la quale vi è divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 69 c.p., u.c..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *