T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 269

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno formulata dal ricorrente.
Il rigetto è stato disposto in quanto l’interessato risulta condannato per il reato di detenzione al fine di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90; ed in quanto a carico del medesimo risultano diversi precedenti di polizia, che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere che egli abbia fatto del crimine il proprio stile di vita.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.
La Sezione, con ordinanza n. 431 del 13 marzo 2008, ha respinto l’istanza cautelare.
Tenutasi la pubblica udienza in data 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con primo motivo il ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha emesso il provvedimento impugnato sulla base del solo presupposto della sussistenza di una sentenza penale di condanna, omettendo di verificare in concreto la sua pericolosità sociale.
Con il secondo motivo si evidenzia che l’Autorità ha emesso il provvedimento con ritardo, e che ciò avrebbe leso l’aspettativa dell’interessato a vedersi rinnovato il titolo.
I due motivi possono trattarsi congiuntamente.
L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/98, dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
L’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. 286/98, stabilisce, a sua volta, che non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
La giurisprudenza assolutamente maggioritaria del giudice amministrativo, alla quale si è conformata la Sezione in diverse recenti pronunce, interpreta tali norme ritenendo che la condanna per uno dei reati ivi previsti costituisce elemento ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione al fine della concreta valutazione della pericolosità sociale dell’interessato (cfr. C.d.S., sez. VI, 21/04/2008 n. 1803; id, 8/02/2008 n. 415; TAR Lombardia Milano, sez. III, 8/05/2008 n. 1460; id., 6/03/2008 n. 500; TAR Toscana, sez. I, 7/06/2007 n. 831; TAR Emilia Romagna Parma, 21/02/2007 n. 49);
La stessa giurisprudenza ritiene inoltre che tale automatismo si applichi, per espressa disposizione dei summenzionati articoli, anche nel caso di pena applicata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., senza che ciò comporti violazione di principi e norme di rango costituzionale (cfr. Corte Cost. 16/05/2008 n. 148; TAR Umbria Perugia, 13/02/2007 n. 235);
Il provvedimento impugnato dà atto che il ricorrente è stato condannato per il reato di detenzione al fine di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90, e pertanto per un reato riconducibile a quelli previsti dal summenzionato articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/98.
Correttamente pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l’Autorità ha riconnesso a tale circostanza il rigetto dell’istanza dal medesimo presentata.
Né può pretendere l’interessato che si applichi al caso di specie la normativa riferibile al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo giacché a tal fine è necessario che lo straniero sia effettivamente in possesso di tale titolo ovvero abbia perlomeno chiesto il rilascio del medesimo, non essendo invece sufficiente vantare una permanenza in Italia per un periodo corrispondente a quello necessario per il conseguimento del titolo stesso (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 1 settembre 2010, n. 7889; TAR Piemonte, sez. II, 27 gennaio 2010 n. 332);.
Trattandosi peraltro di provvedimento vincolato, ed essendo ovviamente il ricorrente a conoscenza della sussistenza dei presupposti che ne avrebbero determinato l’adozione, non si vede come quest’ultimo possa invocare la sussistenza di un ragionevole affidamento in ordine alla possibilità di ottenere il rinnovo del titolo; pertanto anche il secondo motivo il quale paventa la lesione dell’affidamento in ragione del ritardo con il quale l’Amministrazione avrebbe emanato il provvedimento si appalesa infondato.
Per queste ragioni il ricorso va respinto.
Motivi di equità inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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