Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15148

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Svolgimento del processo

che:

1. C.G. ha chiesto, con ricorso alla Corte di appello di Roma l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. Lazio con ricorso del 2 febbraio 1999 e definita con sentenza del 28 marzo 2000 e proseguita in appello con impugnazione del 1 giugno 2000 definita con sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile 2006.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 4 anni per il solo giudizio di appello e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi 4.000 Euro applicando il parametro di 1.000 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione C.G. affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 c.c., per avere la corte di appello disposto che gli interessi legali decorrano dalla data del decreto anzichè della domanda; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90-91 e artt. 4-6 del D.M. n. 127 del 2004, per avere liquidato onorari e competenze in misura inferiore a quella di legge.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ex L. 24 marzo 2001, 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta davanti alla Corte di appello (cfr. Cass. civ. n. 2382 del 11 febbraio 2003).

7. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e dalla necessità di riliquidare le spese del giudizio di merito che ne deriva.

8. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dell’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo sulla somma di 4.000 Euro liquidata in favore del ricorrente dalla Corte di appello con il decreto impugnato. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 958 di cui 100 Euro per spese, 413 Euro diritti e 445 Euro per onorari e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 600 di cui Euro 100 per spese, con distrazione, per entrambi i gradi in favore dell’avv.to Angelo Giuliani dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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