T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 322

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno articolando tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12.1.2010 il Collegio accoglieva l’istanza di sospensiva ordinando un riesame del provvedimento.

Successivamente la Questura di Lodi comunicava che aveva provveduto a rilasciare al ricorrente un permesso in attesa occupazione con scadenza 9.9.2010 che permetteva di considerare superato il diniego impugnato.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate stante l’esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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