Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15143

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Svolgimento del processo

che:

1- I.L. ha chiesto, con ricorso del 23 gennaio 2009 alla Corte di appello di Bari l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Puglia con ricorso del 14 settembre 1999 e ancora in corso al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 5 anni e 6 mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi 5.500 Euro applicando il parametro di 1.000 Euro per ogni anno di durata eccessiva. La Corte di appello ha compensato interamente le spese processuali tenuto conto della posizione assunta in giudizio dall’amministrazione.

3 Ricorre per cassazione I.L. affidandosi ad unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., ritenendo che anche la mancata opposizione alla domanda di equa riparazione non esonera l’amministrazione soccombente di rifondere le spese processuali al ricorrente (Cass. 23891/2009).

4. Il Ministero ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il ricorso è fondato in quanto la posizione assunta dall’amministrazione non costituisce un fondato motivo per compensare le spese processuali atteso che il ricorrente ha dovuto adire l’autorità giurisdizionale e affrontare il corso del giudizio per poter affermare il proprio diritto all’equa riparazione senza alcuna valida ragione che giustificasse la richiesta di rigetto del ricorso da parte dell’amministrazione.

7. Le spese del giudizio di cassazione devono anch’esse essere poste a carico dell’amministrazione soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato quanto alla compensazione delle spese e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in Euro 1.140 di cui Euro 50 per spese, Euro 600 per diritti e Euro 490 per onorari e del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 965 di cui Euro 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012
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