Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 15-01-2014, n. 1454

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza resa il 31 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’istanza presentata da L.E. tesa ad ottenere la "rideterminazione" della pena allo stesso inflitta con sentenza del 13.1.2010 irrevocabile il 2.11.2010.

La richiesta del L. risulta basata – in punto di fatto – sull’esito del ricorso per cassazione proposto dai coimputati e deciso in data 12.10.2011 con sentenza favorevole agli impugnanti in punto di modalità determinative del trattamento sanzionatorio (considerazione della recidiva di cui all’art. 99, commi 4 e 5 come circostanza aggravante ad effetto speciale e necessaria applicazione della previsione di cui all’art. 63 c.p., comma 4, in presenza di altra aggravante ad effetto speciale ritenuta sussistente).

Alla base dell’istanza vi era pertanto – in diritto – la previsione di cui all’art. 587 e art. 627 comma 5, in tema di effetto estensivo dell’impugnazione nei confronti del soggetto non ricorrente.

Il L., peraltro, non era stato citato nel giudizio di rinvio.

A parere della Corte d’Appello l’omessa citazione del L. nel giudizio di rinvio non può essere fatta valere tramite incidente di esecuzione, bensì andava proposta con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del medesimo giudizio di rinvio.

Ciò posto, la Corte palermitana riteneva di non poter applicare la norma invocata in ragione del fatto che – in ogni caso – si trattava di questione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio del singolo prevenuto, alla luce della specifica contestazione di circostanze inerenti la persona del colpevole, e non poteva dirsi "illegalmente" determinata la sanzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – L.E., deducendo violazione della disciplina normativa di riferimento ed in particolare dell’art. 627 c.p.p., comma 5.

La decisione di annullamento con rinvio – su ricorso proposto dai coimputati -prevedeva espressamente l’effetto estensivo nei confronti dei coimputati non impugnanti, in analoga condizione, e del resto il motivo dell’annullamento (mancata applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 63 c.p., comma 4) non poteva dirsi esclusivamente personale.

La pena irrogata al L., in virtù della mancata applicazione di detta norma di favore, risulterebbe pertanto illegale e l’incidente di esecuzione risulta essere l’unico mezzo esperibile, in virtù dell’omessa citazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

Nel caso in esame la norma violata risulta – anzitutto – quella di cui all’art. 627, comma 5, nella parte in cui prevede che l’imputato non impugnante che – in ipotesi – possa giovarsi di effetto estensivo della impugnazione (proposta dai coimputati ed accolta) "deve" essere citato nel giudizio di rinvio.

Trattasi di previsione normativa tesa ad assicurare il contraddittorio e la par condicio nella delicata valutazione della "comunicabilità" dell’effetto favorevole della impugnazione accolta al coimputato non impugnante.

Sul punto, è evidente che lì dove il motivo accolto sia ictu oculi esclusivamente personale (ad esempio la diversa consistenza probatoria delle fonti a carico, o la esistenza di una causa di non punibilità soggettiva) non sussiste alcun obbligo per il giudice di rinvio di integrare il contraddittorio con i coimputati non impugnanti ma lì dove l’annullamento dipenda – come nel caso in esame – da una valutazione in diritto incidente sul trattamento sanzionatorio è del tutto evidente che l’obbligo sussiste nei confronti dei soggetti coimputati che versano nella medesima condizione.

La successiva questione – posto che nel caso in esame l’obbligo risulta violato – sta nella individuazione del rimedio.

Sul punto, non può essere condivisa la motivazione espressa nel provvedimento impugnato (necessità per il soggetto non citato di impugnare con ricorso per cassazione la decisione di rinvio).

Se il soggetto "avente diritto" alla citazione non è stato, in concreto, citato costui non è diventato "parte" del giudizio di rinvio e pertanto non è da ritenersi legittimato ad impugnare la relativa decisione, potendo invece servirsi dell’incidente di esecuzione (in tal senso, Sez. 3^ n. 21085 del 19.4.2001, rv 219700 ove si precisa che in tal caso è il giudice dell’esecuzione titolare del potere di intervenire sulla precedente condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta, nonchè Sez. 6^ n. 16509 del 21.01.2010, rv 246654) .

Erronea risulta essere pertanto la considerazione espressa nel provvedimento impugnato e tale impostazione inficia la validità dell’ordinanza, pur se la stessa si sofferma su ulteriori aspetti, parimenti in modo non condivisibile.

E’ bene precisare infatti che nel caso in esame il giudice dell’esecuzione interviene non già in una condizione "ordinaria" quanto allo scopo di "sanare" una omissione verificatasi nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della decisione emessa nei confronti dei coimputati e della mancata citazione del non impugnante potenzialmente destinatario dell’effetto.

L’unico ambito valutativo di tale incidente di esecuzione risulta, pertanto, rappresentato dalla verifica in concreto dei presupposti di applicabilitò della disposizione normativa di cui all’art. 587 c.p.p., ossia la verifica della "comunicabilità" o meno, nella specifica vicenda processuale posta a monte, dell’effetto favorevole della decisione emessa nei confronti dei coimputati impugnanti.

A tali principi dovrà attenersi il giudice dell’esecuzione nel procedimento di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo .

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014

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